Cassazione Civile, Ordinanza n. 12215/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Due avvocati avevano presentato domanda di ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria per compensi professionali asseritamente maturati per l'assistenza prestata nel procedimento di ammissione alla procedura di insolvenza delle grandi imprese e in due procedimenti per la dichiarazione di fallimento promossi da creditori. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo per un importo molto inferiore, in prededuzione. L'opposizione al decreto del giudice delegato era stata respinta dal Tribunale, che aveva anche rilevato che uno dei due avvocati non risultava menzionato nella lettera di incarico prodotta. In cassazione, i ricorrenti deducevano, con un motivo formalmente unico ma in realtà articolato in tre censure, violazione e falsa applicazione dell'art. 93 l. fall., lamentando: la supposta carenza di legittimazione dell'avvocato non indicato nella lettera d'incarico; l'asserita mancanza di prova dell'attività professionale svolta in funzione della domanda di ammissione alla procedura; l'erroneo esame del contenuto della lettera di incarico, anche con riferimento alla data del conferimento. La società intimata non si costituiva in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze miravano, in parte, a sollecitare una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in particolare sul contenuto della lettera di incarico e sull'effettivo svolgimento dell'attività professionale, profili sottratti al sindacato di legittimità; in parte, invece, introducevano questioni estranee alla ratio decidendi del decreto impugnato. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva correttamente fondato il rigetto sull'accertamento che la lettera di incarico non menzionava uno dei ricorrenti e sull'incongruità tra il credito richiesto e il compenso previsto nell'incarico. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dai ricorrenti come base della domanda di ammissione al passivo; la Corte non ne ha affrontato il merito, limitandosi a rilevare che i motivi non superavano i limiti del sindacato di legittimità e non incidevano sulla ratio decidendi del decreto impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto o questioni non decisive.
È stata la norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La Corte ha osservato che l'eventuale improprietà della formula usata dal Tribunale non incide sulla correttezza del dispositivo di rigetto, richiamando il principio secondo cui la decisione può reggere se conforme a diritto nella sua sostanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- In cassazione non sono scrutinabili le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della decisione impugnata, cioè quando le argomentazioni svolte non sono idonee a scalfire le autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto della domanda su un accertamento documentale e fattuale, il ricorrente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del contenuto del documento o dell'effettivo svolgimento dell'attività dedotta.
- L'eventuale improprietà terminologica adottata dal giudice di merito non determina cassazione quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto sulla base delle ragioni sostanziali della decisione.
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