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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03499/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati per l'attività svolta in favore di ex soci di due cooperative edilizie. Il decreto era stato revocato in primo grado; in appello, dopo un primo giudizio di legittimità concluso con cassazione con rinvio, la Corte territoriale aveva riconosciuto solo in parte il credito, ritenendo che nel giudizio di rinvio il professionista non avesse espressamente riproposto la questione già oggetto di un motivo di ricorso per cassazione dichiarato assorbito. Con l'unico motivo del nuovo ricorso, il professionista ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 392 e 394 c.p.c., oltre a violazione dell'art. 6, commi 2 e 4, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la possibilità di riesaminare il punto sul valore della controversia e aveva omesso di pronunciarsi congruamente sull'appello, nonostante la questione fosse stata già devoluta e dovesse ritenersi ancora impregiudicata dopo la cassazione parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio rescissorio, le questioni oggetto di motivi di ricorso dichiarati assorbiti non sono coperte da giudicato e possono essere riesaminate dal giudice di rinvio; inoltre, l'atto di riassunzione non deve riprodurre in modo analitico tutte le domande o eccezioni, essendo sufficiente il richiamo del processo e del provvedimento di cassazione. La sentenza impugnata, avendo ritenuto necessario un'espressa e specifica riproposizione della questione assorbita per consentirne l'esame, è stata dunque cassata. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la Corte lo utilizza nel quadro dell'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande effettivamente devolute nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per qualificare il giudizio di rinvio come giudizio rescissorio a funzione prosecutoria.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per affermare che nel giudizio di rinvio non sono ammesse domande nuove, ma le parti possono formulare conclusioni diverse se necessitate dalla cassazione; l'atto di riassunzione non richiede la riproduzione analitica di tutte le domande pregresse.

  • art. 6, commi 2 e 4, D.M. 8 aprile 2004, n. 127

    Richiamato dal ricorrente come disciplina tariffaria applicabile alla liquidazione dei compensi professionali, in relazione alla determinazione del valore della controversia.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per escluderne l'applicazione al giudizio di cassazione; le questioni assorbite non si intendono rinunciate per mancata riproposizione in quel giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel passaggio decisorio, ma non pertinente ai fini della ratio ricavabile; escluso dall'elenco perché non emerge come norma applicata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio, le questioni oggetto di motivi dichiarati assorbiti non sono coperte da giudicato e possono essere riesaminate dal giudice del rinvio, senza che sia necessaria una riproposizione analitica o formulata con particolare rigore nell'atto di riassunzione.
  • L'atto di riassunzione del processo in sede di rinvio ha funzione principalmente riattivatoria: è sufficiente che richiami il processo originario e il provvedimento di cassazione, potendo il contenuto delle domande ed eccezioni pregresse essere determinato per relationem.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice non può limitare il proprio esame alle sole conclusioni espressamente riformulate nell'atto di riassunzione quando dalle pregresse difese emerga che la questione sia stata devoluta e non sia stata definita dalla cassazione.
  • Le questioni dichiarate assorbite dalla sentenza cassata restano impregiudicate e non richiedono una nuova impugnazione autonoma sul punto assorbito, essendo sufficiente la censura della decisione assorbente che ha determinato l'omissione dell'esame delle altre questioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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