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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35679/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi: travisamento della prova in ordine alla sua partecipazione al furto commesso in concorso; violazione di legge e nullità per inosservanza delle norme processuali (art. 111 comma 6 Cost. e art. 125 comma 3 c.p.p.) con riferimento alla condizione di procedibilità (querela) qualora fosse assente l'aggravante; vizio di motivazione e applicazione erronea in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 comma 2 c.p. (uso di mezzo fraudolento) contestando l'assenza di prova sull'uso del mezzo; mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena senza adeguata motivazione; e violazione dell'art. 163 c.p. in relazione alla determinazione della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo limitatamente alla mancata motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena: ha annullato la sentenza impugnata soltanto con riguardo a tale statuizione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nel resto: la condanna per furto aggravato in concorso e la qualificazione dell'aggravante ex art. 625 comma 2 c.p. sono state confermate, con la motivazione che le immagini di videosorveglianza, il riconoscimento operante e la condotta tenuta (armeggiare alla slot machine con un arnese) giustificano la responsabilità concorsuale e l'applicazione dell'aggravante. La Corte di legittimità ha precisato che le doglianze sulla prova sono aspecifiche e configurano una rivalutazione di merito inammissibile in sede di cassazione

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111 comma 6

    Richiama il principio del giusto processo e delle garanzie difensive; era invocato dal ricorrente per denunciare nullità procedurali ma la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze processuali generiche relative alla valutazione di merito

  • Codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Norma sulle statuizioni che il giudice deve motivare; il ricorrente l'ha citata in relazione alla mancanza di valutazione sulla condizione di procedibilità (querela) e alla mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura solo per la sospensione condizionale, ordinando l'annullamento per carenza di motivazione

  • Codice penale, art. 625 comma 2

    Aggravante del furto per uso di mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo di un arnese per aprire la slot machine integri il 'mezzo fraudolento' e sia idoneo a caratterizzare l'aggravante

  • Codice penale, art. 163

    Richiamata dal ricorrente in relazione a profili di determinazione della pena; la corte non ha ritenuto fondata la censura su questo punto nella misura in cui non emergeva un errore di diritto rilevante

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 comma 8 (convertito, legge n.176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza la presenza delle parti in udienza, con conclusioni rese per iscritto

Massime di principio

  • La mera presenza silente accanto agli autori di un reato può integrare il concorso se tale presenza ha rafforzato il proposito criminoso o non vi è stata presa di distanza manifesta: la valutazione è di merito e spetta al giudice di merito
  • Le riprese di videosorveglianza e il riconoscimento da parte degli operanti costituiscono elementi probatori rilevanti per la conferma della partecipazione al furto; contestazioni generiche sulla valutazione di fatti sono inammissibili in cassazione
  • L'uso di un arnese o di uno strumento per forzare una slot machine può configurare l'aggravante di cui all'art. 625 comma 2 c.p. come 'mezzo fraudolento', anche se lo strumento non è individuato con precisione tecnica
  • Il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente le decisioni su richieste specifiche formulate dalle parti (ad es. sospensione condizionale della pena); l'omessa motivazione su tali richieste è vizio che può determinare l'annullamento limitato della sentenza
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione delle risultanze processuali sono, salvo vizi di diritto evidenti, manifestamente infondate

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