Cassazione Penale, Sentenza n. 33289/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il pubblico ministero aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 16 aprile 2024, relativa alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Il beneficio era stato subordinato, ai sensi dell’art. 165 c.p., allo svolgimento per sei mesi di un percorso di recupero presso un’associazione avente finalità di recupero, prevenzione e assistenza di soggetti maltrattanti, da iniziare entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La richiesta di revoca si fondava sul fatto che, in seguito a interlocuzioni con una dipendente dell’UEPE di Torino, il nominativo del condannato risultava sconosciuto. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza ritenendo che, essendo il condannato irreperibile, non si potesse escludere che avesse svolto il percorso presso l’UEPE di un’altra regione. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 165 c.p. e 674 c.p.p., sostenendo che gli UEPE sono collegati da un database e che l’UEPE di Torino sarebbe stato informato dell’eventuale presa in carico da parte di un ufficio di altra sede. La Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione non avesse svolto una completa attività istruttoria per accertare l’effettivo svolgimento del percorso, limitandosi a una congettura sull’eventuale intervento di un UEPE di altra regione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero, annullato l’ordinanza impugnata e disposto il rinvio al giudice dell’esecuzione. Ha affermato che, in caso di sospensione condizionale subordinata alla partecipazione e al superamento di un percorso di recupero, l’inosservanza non determina automaticamente la revoca, poiché il giudice deve valutare anche l’eventuale impossibilità di adempiere per causa non imputabile al condannato. Tuttavia, prima di decidere sulla revoca, il giudice deve svolgere un’adeguata attività istruttoria, acquisendo le informazioni necessarie per stabilire con certezza se il percorso sia stato svolto. Nel caso concreto, tale verifica non era stata effettuata in modo completo.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione e al superamento di percorsi di recupero; l’inosservanza degli obblighi non comporta automaticamente la revoca, dovendo essere valutata anche l’eventuale impossibilità di adempiere per causa non imputabile al condannato.
Attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena quando la revoca non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
Consente al giudice dell’esecuzione di richiedere alle autorità competenti documenti e informazioni necessari e, ove occorra assumere prove, di procedere in udienza nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata, ai sensi dell’art. 165, comma 5, c.p., alla partecipazione e al superamento di un percorso di recupero, l’inosservanza dell’obbligo non determina automaticamente la revoca del beneficio: il giudice dell’esecuzione deve valutare anche l’eventuale impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato.
- Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale subordinata a un percorso di recupero, il giudice dell’esecuzione deve svolgere un’attività istruttoria completa, acquisendo le informazioni e la documentazione necessarie per accertare in modo affidabile se il percorso sia stato effettivamente svolto.
- L’irreperibilità del condannato non consente al giudice dell’esecuzione di rigettare la richiesta di revoca sulla base di mere ipotesi circa l’eventuale svolgimento del percorso presso un diverso ufficio: occorrono specifici accertamenti istruttori, anche mediante acquisizione di informazioni dalle autorità competenti.
Come è indicizzato
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