Cassazione Civile, Ordinanza n. 33218/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrici)
La controversia
Le attrici avevano convenuto i due convenuti dinanzi al Tribunale di Milano deducendo che, nel corso di diversi anni, uno dei convenuti, approfittando di un rapporto personale, aveva sottratto ingenti somme da due conti correnti cointestati a firma disgiunta, uno acceso presso una banca di Milano e l'altro presso una banca di Cusano Milanino, con la collaborazione dell'altra convenuta. Domandavano la restituzione delle somme indebitamente sottratte e il risarcimento del danno, detraendo quanto già restituito. I convenuti eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, sostenendo che la domanda andasse qualificata come risarcitoria e che, trattandosi di obbligazione illiquida, il foro fosse quello del domicilio dei debitori; in subordine, indicavano come luogo di insorgenza dell'obbligazione Cusano Milanino, dove sarebbe avvenuto il definitivo depauperamento patrimoniale. In cassazione hanno proposto regolamento di competenza reiterando tali censure e deducendo anche l'irritualità dell'eccezione di incompetenza perché non sarebbero stati indicati tutti i fori alternativi.
La decisione
La Corte ha qualificato l'ordinanza del Tribunale come decisione definitiva sulla competenza, impugnabile con regolamento di competenza, e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la competenza territoriale del Tribunale di Milano perché, secondo la prospettazione attorea, almeno una parte del danno si era verificata a Milano, ove era avvenuto il depauperamento del patrimonio per prelievi e pagamenti tratti sul conto milanese. Ha inoltre affermato che, in presenza di cumulo oggettivo di domande, la competenza per territorio del giudice adito per una delle domande attrare le altre connesse, anche se fondate su fatti diversi e danni verificatisi altrove, richiamando l'art. 104 c.p.c. Le spese della fase sono state rimesse al giudice di merito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che il provvedimento del giudice di merito fosse un semplice accantonamento della questione di competenza.
Il suo espresso richiamo nell'ordinanza impugnata è stato ritenuto indice della natura decisoria e definitiva del provvedimento sulla competenza.
Indicato come rimedio esperibile contro la decisione definitiva sulla competenza.
Richiamato dal giudice di merito quale base per decidere la questione di competenza in limine litis.
Evocato dalle parti resistenti per sostenere che l'eccezione di incompetenza territoriale non avesse contestato tutti i fori alternativi.
Nel cumulo oggettivo, consente di derogare non solo alla competenza per valore, ma anche a quella per territorio, attrarre le domande connesse al giudice competente per una di esse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La competenza per territorio si determina sulla base della prospettazione dei fatti contenuta nella domanda, senza che il giudice debba svolgere istruttoria sulle contestazioni del convenuto.
- Se il giudice di merito richiama espressamente una norma che attribuisce il potere di decidere sulla competenza, il provvedimento va qualificato come decisione definitiva sulla competenza e non come mero accantonamento della questione.
- Nel cumulo oggettivo, la competenza per territorio radicata per una domanda si estende alle altre domande connesse, anche se fondate su fatti diversi e riferite a danni verificatisi in luoghi diversi.
- Ai fini del foro del fatto illecito, rileva il luogo in cui, secondo la domanda, si è verificato il depauperamento patrimoniale o la condotta dannosa allegata dall'attore.
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