Sentenza n. 603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 740/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informativa antimafia prefettizia e consequenziali revoche della licenza commerciale, del contributo regionale e delle concessioni di pascolo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa individuale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa individuale ha impugnato la sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro l'informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria e contro gli atti consequenziali. L'informativa aveva fondato il rischio di infiltrazione mafiosa sui precedenti penali della titolare, relativi a oltraggio a pubblico ufficiale e abbandono di animali, sul rapporto di coniugio, poi divenuto ex coniugio, con un soggetto ritenuto elemento di vertice di una cosca, nonché su tre controlli, effettuati tra il 2017 e il 2020, nei quali gli ex coniugi erano stati visti insieme. L'appellante ha dedotto l'insufficienza e l'irrilevanza di tali elementi, evidenziando la loro episodicità, la presenza di spiegazioni lecite connesse ai figli e ai nipoti comuni, l'assenza di indizi di influenza dell'ex coniuge sull'impresa e di cointeressenze economiche, nonché l'illegittima trasformazione della logica probabilistica propria della prevenzione antimafia in un mero sospetto o in un automatismo fondato sul vincolo familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullato la sentenza del TAR, l'informativa antimafia e i provvedimenti consequenziali. Il giudice ha riconosciuto che il potere prefettizio di prevenzione è fondato su una fattispecie aperta e su una prognosi probabilistica, ma ha precisato che il quadro indiziario deve essere composto da elementi gravi, precisi e concordanti, valutati criticamente nel loro insieme, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il rapporto familiare, anche con un soggetto gravemente controindicato, non può operare quale automatismo né costituire, da solo, prova o indizio sufficiente del condizionamento mafioso: occorrono ulteriori elementi attuali e concreti che evidenzino l'influenza del soggetto controindicato sull'impresa, la comunanza di interessi economici o l'effettiva permeabilità dell'attività imprenditoriale. Nel caso concreto, la dimensione individuale e l'oggetto zootecnico dell'impresa deponevano per l'autonoma gestione della titolare; i soli tre incontri in cinque anni erano compatibili con la partecipazione a eventi familiari; non erano stati indicati episodi di interferenza dell'ex coniuge nell'attività economica; i precedenti penali della titolare, risalenti e di lieve entità, non potevano essere qualificati come reati-spia di mafiosità. La Prefettura avrebbe dovuto fornire elementi ulteriori a fronte della spiegazione alternativa lecita offerta dalla parte. È stata lasciata impregiudicata la possibilità per la Prefettura di adottare ulteriori provvedimenti sulla base dei criteri indicati nella decisione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
La disciplina delle informative antimafia consente una valutazione preventiva e probabilistica del rischio di infiltrazione mafiosa, ma richiede un quadro indiziario concreto, coerente e adeguatamente motivato, non fondato su automatismi familiari.
Richiamato per lo scambio di memorie nel giudizio d'appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di adottare un'informativa antimafia ha natura preventiva e consente una prognosi probabilistica, ma il rischio di infiltrazione deve risultare da un quadro indiziario complesso, coerente e fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, sottoposto a un controllo giurisdizionale pieno sui fatti e sulla ragionevolezza e proporzionalità dell'inferenza.
- Il rapporto familiare o coniugale con un soggetto controindicato non può, da solo, fondare un'informativa antimafia, poiché non sono ammissibili automatismi presuntivi riferiti ai componenti del nucleo familiare; il legame può assumere rilievo soltanto insieme ad ulteriori elementi indiziari attuali e concreti.
- Per giustificare l'interdittiva occorrono, in relazione alla specifica impresa, indici che rendano plausibile l'effettiva interferenza del soggetto controindicato nell'attività economica, la comunanza di interessi economici o la soggezione dell'impresa all'influenza mafiosa; il mero legame familiare, anche con un soggetto gravemente controindicato, non è sufficiente.
- Quando il privato offre una spiegazione lecita e ragionevole degli elementi valorizzati dall'amministrazione, spetta alla Prefettura acquisire e indicare ulteriori elementi, anche soltanto indiziari, idonei a dimostrare l'attualità della relazione rilevante, la comunanza di interessi economici o l'interferenza nell'impresa.
- Precedenti penali risalenti e di lieve entità, relativi a condotte non indicative di mafiosità, non possono essere qualificati come reati-spia del condizionamento mafioso se non risultano inseriti in un quadro indiziario più robusto e coerente.
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