Cassazione Penale, Sentenza n. 09824/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p., contestando che, nel caso di sequestro sui beni di una terza persona ritenuti riconducibili a un condannato, l'accusa abbia un duplice onere probatorio: a) dimostrare che l'intestazione al terzo è fittizia e che i beni appartengono all'indagato; b) provare la sproporzione tra redditi dichiarati/proventi e valore dei beni e l'assenza di giustificazione credibile sulla loro provenienza. Inoltre la ricorrente sosteneva che la presunzione iuris tantum dell'art. 12-sexies legge n. 356/1992 non possa essere invocata nei confronti del terzo e denunciava carenza di motivazione e nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti non dimostrano un vizio così radicale della motivazione da configurare una violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; non sono stati evidenziati errores decisivi nel percorso argomentativo del Tribunale. La Corte ha richiamato le considerazioni contenute nelle pagine 2-3 dell'ordinanza impugnata, in particolare elementi indicativi dell'utilizzo dell'esercizio commerciale intestato alla ricorrente (Green Cafè) per favorire comunicazioni del clan Piromalli. Non sono stati ammessi né presi in considerazione documenti o ordinanze prodotti successivamente alla chiusura del dibattimento davanti al riesame, né i motivi nuovi depositati in memoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla confisca allargata e sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; nel caso in esame è la norma sostanziale che giustifica il sequestro dei beni ritenuti riconducibili al condannato, anche se intestati a terzi
Delitto di associazione di tipo mafioso; la sussistenza del fumus del delitto è stata richiamata come presupposto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 12-sexies legge n. 356/1992
art. 12-sexies legge n. 356/1992
Previsione di una presunzione iuris tantum relativa alla provenienza illecita di beni; la ricorrente ha contestato l'applicabilità di tale presunzione nei confronti del terzo, ma la Corte ha dato rilievo maggiore agli elementi di fatto presenti nel provvedimento impugnato senza ritenere decisive le obiezioni sulla presunzione
Regola sulla motivazione dei provvedimenti; la ricorrente invocava la nullità per carenza motivazionale, mentre la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse carente in modo radicale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che solo vizi motivazionali radicali e tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico consentono la censura in questa sede
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria di €3.000,00 alla ricorrente
Massime di principio
- Se il sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda beni intestati a terzi, l'accusa deve comunque fornire elementi concreti di riferibilità dei beni all'indagato (es. intestazione fittizia, uso diretto o funzionale dei beni per l'attività del reato)
- La prova della sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni e l'assenza di giustificazioni credibili è centrale per sostenere l'ipotesi di provenienza illecita, ma va valutata in concreto con motivazione adeguata
- Le presunzioni legislative (es. art. 12-sexies legge 356/1992) possono essere contestate se invocate nei confronti di terzi; tuttavia la valutazione finale può fondarsi su un quadro probatorio complessivo che integri altri elementi indiziari
- In Cassazione non sono valorizzabili, ai fini dell'impugnazione originaria, documenti o elementi prodotti dopo la chiusura del procedimento in sede di riesame; nuove prove o motivi vanno presentati nei modi e nelle sedi previste e non sanano un ricorso originariamente inammissibile
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare una carenza radicale, ossia che l'apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- La proposizione di ricorsi senza fondamento o con vizi formali suscettibili di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende
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