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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12784/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di usucapione proposta da due coniugi nei confronti di più convenuti per acquistare la proprietà di una striscia di terreno facente parte della strada di accesso alla loro abitazione. Il proprietario intavolato pro quota della strada interveniva opponendosi alla domanda. Il Tribunale accoglieva la richiesta e la Corte d'appello confermava, ritenendo provati il possesso ultraventennale e il suo esercizio uti domini tramite utilizzo del terreno come parcheggio, manutenzione, piantumazione di alberi e preclusione dell'accesso a terzi. In cassazione il proprietario deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2712 c.c. per avere la Corte territoriale svalutato indebitamente alcune fotografie che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'assenza di piantumazioni anteriori e di recinzioni; con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1158 e 1163 c.c., assumendo che gli atti di possesso accertati non integrassero gli estremi dell'usucapione. I resistenti hanno controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito. Quanto alle fotografie, la Corte ha osservato che il ricorrente mirava a ottenere una diversa lettura di prove già esaminate dal giudice d'appello, operazione estranea al giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, la censura di violazione di legge era costruita sulla contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato un complesso di condotte possessorie idonee a integrare il possesso uti domini e lo ius excludendi alios. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e, poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    le fotografie, come riproduzioni meccaniche, sono oggetto di valutazione da parte del giudice di merito; in cassazione non può essere richiesta una nuova lettura del loro contenuto probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    ai fini dell'usucapione rileva l'accertamento del possesso continuato per il tempo previsto dalla legge, accertamento rimesso al giudice di merito se sorretto da motivazione.

  • art. 1163 c.c.

    il motivo che lo richiama non può tradursi in una contestazione del fatto accertato dal giudice di merito circa l'esistenza e le modalità del possesso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione in camera di consiglio in conformità alla proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dalla Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    quando il ricorso è rigettato in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e non vi sono elementi contrari, può essere applicata la condanna per responsabilità aggravata con liquidazione equitativa di una somma alla controparte e di una ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa lettura di documenti e fotografie già apprezzati dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di usucapione, il possesso utile può essere desunto dal complesso delle condotte materiali sul bene, purché tali condotte siano espressive di un potere corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e dell'intenzione di escludere i terzi.
  • L'accertamento dell'esistenza, della continuità e delle modalità del possesso è tipicamente riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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