Cassazione Civile, Ordinanza n. 34602/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale proposto da una società debitrice e dall’opposizione di una società creditrice, respinta dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milano ha poi rigettato il reclamo della creditrice avverso il decreto di omologazione. In cassazione la creditrice ha proposto cinque motivi di ricorso contro il decreto della Corte d’appello, ma la sentenza non ne riporta il contenuto specifico perché il ricorso viene definito in rito. Nel corso del giudizio di legittimità si sono inoltre costituite una società cessionaria del credito originario e una società incorporante, chiedendo di intervenire quali successori del ricorrente originario. La Corte ha esaminato preliminarmente la legittimità di tale intervento e poi la tempestività del ricorso, rilevando che il decreto impugnato era stato notificato il 12 settembre 2018 mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 7 novembre 2018, quindi oltre il termine di trenta giorni applicabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento in cassazione dei soggetti succeduti a titolo particolare nel credito, richiamando il principio per cui il successore può eventualmente proporre autonomamente ricorso, ma non intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di una espressa previsione normativa. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tardivo: nel procedimento di concordato preventivo, il decreto della Corte d’appello che decide sul reclamo contro l’omologazione è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione a cura della cancelleria. La notifica del ricorso è avvenuta oltre tale termine. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenuta risoluzione del concordato nelle more del giudizio, ritenuta grave ed eccezionale ragione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il successore a titolo particolare può impugnare tempestivamente la decisione di merito, ma non può intervenire nel giudizio di cassazione in mancanza di un’espressa previsione normativa; l’intervento è ammesso solo in ipotesi limitate, non ricorrenti nel caso esaminato.
Il provvedimento della Corte d’appello che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo segue il regime impugnatorio previsto dalla disciplina fallimentare richiamata.
Il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello in materia di concordato preventivo deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione a cura della cancelleria.
La sopravvenuta risoluzione del concordato è stata considerata grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Le parti intervenute hanno depositato memoria nel rito camerale previsto per la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire come terzo, salvo una espressa base normativa o l’assenza di costituzione del dante causa nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
- In materia di concordato preventivo, il decreto della Corte d’appello che decide sul reclamo avverso l’omologazione è impugnabile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione a cura della cancelleria.
- L’impugnazione proposta oltre il termine breve previsto dalla disciplina speciale è inammissibile, senza che rilevi l’eventuale merito delle doglianze.
- La sopravvenuta definizione della procedura concorsuale nelle more del giudizio può integrare una grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite.
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