Cassazione Penale, Ordinanza n. 16791/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Ministro della giustizia del 6 gennaio 2021, con cui era stata prorogata la sua sottoposizione al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente confermato la proroga senza un adeguato scrutinio e con motivazione viziata. La Corte rileva però che il provvedimento impugnato aveva fondato il giudizio sulla persistenza del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale di riferimento su plurimi elementi: carriera criminale allarmante, ruolo apicale nel sodalizio, perdurante operatività del gruppo, segnalazioni della DDA relative a omicidi nel territorio del mandamento mafioso, operatività di società riconducibili alla famiglia mafiosa, assenza di segni di dissociazione e risultati di intercettazioni in carcere. La Corte affronta inoltre il tema del perimetro del sindacato di legittimità, chiarendo che il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge, inclusa la motivazione solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, ma non si estende ai vizi di insufficienza o illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, escludendo sia l'asserita violazione di legge sia il vizio di motivazione apparente. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza aveva svolto un apprezzamento di merito coerente e logicamente argomentato sulla persistenza dei presupposti del regime 41-bis, valorizzando elementi concreti e attuali circa la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione criminale. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il potere di correggere l'errore di diritto contenuto nell'ordinanza impugnata, distinguendo però tale correzione dall'accoglimento del ricorso nel merito.
I provvedimenti applicativi del regime differenziato possono essere prorogati per periodi successivi di due anni se non risulta che il detenuto abbia perso la capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive.
Il sindacato della Cassazione sul reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è limitato alla violazione di legge; il Tribunale decide anche sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze cautelari speciali.
La mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge censurabile in cassazione; non sono invece deducibili i vizi di insufficienza o illogicità della motivazione.
Sono richiamati come forme procedurali entro cui il Tribunale di sorveglianza decide sul reclamo in camera di consiglio.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Sez. U, 28/5/2003, Pellegrino
È richiamata per il principio secondo cui la motivazione solo apparente o del tutto mancante è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola
È richiamata a sostegno del medesimo principio sulla motivazione meramente apparente nei provvedimenti in materia di 41-bis.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime 41-bis, il controllo è circoscritto alla violazione di legge; non è consentito rivalutare il merito della prognosi sulla permanenza dei collegamenti con l'associazione criminale.
- La mancanza assoluta di motivazione o una motivazione solo apparente integra violazione di legge e consente il sindacato di legittimità; viceversa, non sono deducibili i vizi di mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
- La proroga del regime differenziato è legittima quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti, attuali e tra loro coerenti da cui desumere la persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il sodalizio criminale.
- L'assenza di segni di dissociazione, il ruolo apicale nell'organizzazione, la perdurante operatività del clan e ulteriori dati investigativi possono costituire un apparato motivazionale sufficiente a sorreggere la proroga del 41-bis.
- In tema di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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