Cassazione Penale, Ordinanza n. 32447/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici e non confrontati con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: con il primo si censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche; con il secondo si contestava la conferma della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici, aspecifici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate in appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso elementi positivi per le attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato, e aveva confermato la recidiva sulla base dei numerosi e recenti precedenti penali, dai quali aveva desunto una concreta pericolosità dell'imputato.
Norme richiamate
È la fattispecie penale oggetto della condanna confermata in appello e presupposta dall'ordinanza di legittimità.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito non rinvenga elementi positivi da valorizzare, anche considerando i precedenti penali dell'imputato.
La recidiva può essere confermata in presenza di numerosi e recenti precedenti penali, dai quali desumere una concreta pericolosità dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sul trattamento sanzionatorio siano generiche, aspecifiche o meramente ripetitive di doglianze già esaminate in appello, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito esclude la presenza di elementi positivi da valutare e motiva il diniego anche richiamando i precedenti penali dell'imputato.
- La conferma della recidiva è sorretta da motivazione adeguata quando il giudice valorizzi i numerosi e recenti precedenti penali per ricavare una concreta pericolosità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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