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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 235/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, difesi dagli avv. Francesco Gambardella e Sergio Rotundo, impugnano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare. 1) Primo motivo: censura della gravità indiziaria in relazione al capo 7 (concorso in estorsione aggravata), sostenendo che le intercettazioni siano "indirette", prive di elementi certi per identificare il "Francesco" citato e che la dichiarazione liberatoria della persona offesa e le spiegazioni dell'indagato smentiscano le accuse. 2) Secondo motivo: censura della gravità indiziaria in relazione al capo 1 (partecipazione ad associazione mafiosa), per presunta mancanza di adeguata valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia; si sostiene che alcune dichiarazioni siano de relato o non direttamente pertinenti alla contestazione e che non vi siano riscontri esterni validi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il Collegio ha ritenuto che le intercettazioni, se gravi, precise e concordanti, possano costituire prova diretta anche quando l'imputato non vi partecipi, purché sia chiaro il contenuto, sia certa l'identificazione del soggetto, e non sussistano ragioni per ritenere che gli interlocutori non parlino seriamente o cerchino di indurre in errore. Nel caso specifico le conversazioni intercettate identificano univocamente il ricorrente (indicato come "dottore"/"dentista"/"figlio di Filippo") e lo collegano alla trattativa per il pizzo e alla percezione di una quota; il Tribunale ha valutato come incongruenti le dichiarazioni difensive e della parte offesa rispetto alle captazioni e ha considerato altresì convergenti le dichiarazioni di più collaboratori e testimoni (tra cui Oksana Verkman, Moscato, Arena, Mantella) riguardo al coinvolgimento dell'imputato in attività estorsive, nel finanziamento del Pititto e in rapporti con la locale di Mileto. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva per il giudizio la censura sulla "prova di resistenza". Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma richiamata nella imputazione per la partecipazione all'associazione mafiosa e le condotte connesse (spesso usata per inquadrare l'aggravante e l'ambito associativo delle estorsioni).

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che il contenuto delle intercettazioni che contengono accuse non è equiparabile alla chiamata in correità e non è soggetto ai canoni probatori specifici previsti dall'art. 192, comma terzo; va comunque valutato sul piano logico e probatorio secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione formale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento della Corte.

Massime di principio

  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta anche se l'imputato non vi ha partecipato, purché il loro contenuto sia grave, preciso e concordante e l'identificazione dell'imputato sia chiara
  • Per valutare intercettazioni rilevano: chiarezza del contenuto, certezza del riferimento all'imputato, ruolo e affidabilità degli interlocutori e assenza di ragioni per ritenere che vi siano menzogne o scherzi
  • Le dichiarazioni di collaboratori e propalazioni convergenti, anche se singolarmente non decisorie, possono concorrere a formare un quadro indiziario significativo se valutate nel loro insieme
  • Le contestazioni difensive generiche (es. «sono intercettazioni indirette») sono insufficienti in cassazione: bisogna indicare con precisione in cosa la valutazione di merito sia erronea o illogica
  • Le dichiarazioni de relato sono valutate con maggiore cautela e hanno valore probatorio limitato a meno che non trovino riscontro in altri elementi indipendenti
  • Una mera dichiarazione della persona offesa che smentisca i contenuti delle intercettazioni non annulla automaticamente il valore delle captazioni: occorre valutare la coerenza complessiva delle fonti e l'attendibilità specifica di ciascuna

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