Cassazione Civile, Ordinanza n. 25560/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva promosso esecuzione forzata presso terzi contro un debitore. Quest'ultimo aveva proposto opposizione deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento. Il tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'aveva accolta e aveva compensato le spese. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese di lite, lamentando in sostanza la qualificazione data dal giudice di primo grado e la conseguente regolazione delle spese; in memoria ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite, prospettando un contrasto giurisprudenziale. La società resistente ha contrastato il ricorso. La Corte ha ritenuto decisiva la qualificazione operata dal tribunale: poiché la domanda era stata espressamente trattata come opposizione all'esecuzione, il rimedio esperibile contro la sentenza era l'appello e non il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio dell'apparenza: per individuare il mezzo di impugnazione conta la qualificazione della domanda data dal giudice a quo, anche se errata. Nel caso concreto il tribunale aveva qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualificazione che, secondo la Corte, era chiara ed esplicita nella motivazione; pertanto il provvedimento era appellabile e non ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. La Corte ha inoltre osservato, in via solo aggiuntiva, che l'omessa notifica dell'atto di pignoramento integra un vizio attinente alle modalità dell'azione esecutiva e va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con opposizione all'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ai sensi dell'art.86 c.p.c.
consente all'avvocato di costituirsi personalmente in giudizio, circostanza richiamata solo per l'individuazione della parte ricorrente.
art. 111 Cost.
ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso sentenza pronunziata dal tribunale in primo grado
il ricorso straordinario è inammissibile quando il provvedimento era impugnabile con appello in base alla qualificazione data dal giudice di primo grado.
opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
la qualificazione operata dal giudice di primo grado è decisiva per individuare il mezzo di impugnazione esperibile; nel caso concreto l'opposizione è stata trattata come opposizione all'esecuzione.
non soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
i vizi relativi alle modalità dell'azione esecutiva, come l'omessa notifica del pignoramento, devono essere dedotti con opposizione agli atti esecutivi.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto potenzialmente inammissibile.
memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
consente il deposito di memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
sussistenza dei presupposti processuali
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
pari a quello dovuto per il ricorso
individua la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro una sentenza, rileva esclusivamente la qualificazione giuridica della domanda effettuata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento, anche se tale qualificazione sia errata.
- Se il giudice di primo grado qualifica espressamente la controversia come opposizione all'esecuzione, il rimedio avverso la sentenza è l'appello; il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è inammissibile.
- Un vizio dell'esecuzione consistente nell'omessa notifica dell'atto di pignoramento attiene alle modalità dell'azione esecutiva e non all'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata; esso va fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
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