Cassazione Penale, Sentenza n. 15472/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di Appello che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni, lamentando la carenza e l'insufficiente motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente sostenne che i giudici di merito avevano fondato la decisione sulla presunzione di stabilità del vincolo associativo desunta da precedenti penali, senza valutare adeguatamente elementi positivi intervenuti durante la detenzione (es. liberazione anticipata, assenza di rilievi disciplinari) e senza accertare l'attuale operatività del gruppo criminoso di appartenenza. Denunciò inoltre l'uso della motivazione per relationem e la contraddittorietà della motivazione circa la rilevanza temporale degli elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame dell'attualità della pericolosità sociale. La Cassazione ha rilevato che i giudici di merito hanno illegittimamente fatto affidamento sulla mera presunzione di persistenza del vincolo associativo basandosi sulle condanne pregresse, senza valutare compiutamente l'evoluzione personale del ricorrente durante la detenzione e senza fornire indicazioni sull'operatività attuale del gruppo criminoso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, soprattutto se è intercorsa una lunga detenzione o vi sono elementi positivi di reinserimento (p.es. liberazione anticipata, comportamento carcerario), l'attualità della pericolosità va accertata in concreto utilizzando i tre indicatori (livello di coinvolgimento, tendenza all'operatività del gruppo, comportamenti di abbandono delle logiche criminali) e che la presunzione di persistenza non può essere l'unico fondamento della misura.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamata in relazione al requisito di motivazione delle decisioni giudiziarie e al rispetto delle garanzie procedurali nell'adozione di provvedimenti restrittivi.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato come parametro procedurale in tema di misure di prevenzione e garanzie del contraddittorio e della motivazione del provvedimento.
Decreto legislativo 6/9/2011, n. 159, art. 7, comma 1
Riferimento normativo al codice delle misure di prevenzione antimafia; evocato nel quadro dell'adozione delle misure di sorveglianza speciale e delle condizioni per la loro legittimità.
Decreto legislativo 6/9/2011, n. 159, art. 14, comma 2‑ter
Richiamato per l'obbligo di acquisire informazioni da amministrazione penitenziaria, autorità di pubblica sicurezza e altre fonti e per la necessità di valutare l'attualità della pericolosità anche alla luce di eventi intervenuti (es. detenzione) prima dell'esecuzione della misura.
Decreto legislativo 6/9/2011, n. 159, art. 15, comma 1 (nella parte richiamata dalla giurisprudenza)
Nel dibattito giurisprudenziale richiamato è stata evidenziata la limitazione della presunzione di stabilità del vincolo associativo e la necessità che il giudice verifichi l'attualità della pericolosità, specie quando sia intervenuta detenzione prolungata; la Corte Costituzionale ha altresì censurato aspetti della norma che non prevedevano la valutazione dell'esecuzione sospesa per detenzione.
Massime di principio
- La misura di prevenzione basata su appartenenza a organizzazioni criminali richiede un accertamento dell'attualità della pericolosità, non può fondarsi unicamente su precedenti penali o su una presunzione assoluta di persistenza del vincolo associativo.
- Se è intercorsa una lunga detenzione o sono emersi elementi positivi (p.es. buona condotta carceraria, liberazione anticipata, attività lavorativa regolare), il giudice deve valutare concretamente l'evoluzione della personalità e l'effettiva cessazione o riduzione della pericolosità.
- Il giudice deve esaminare e motivare in modo specifico i tre indicatori fondamentali: livello di coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo, attuale capacità operativa del gruppo di riferimento, comportamenti successivi del proposto denotanti abbandono delle logiche criminali.
- La motivazione non può essere meramente per relationem o contraddittoria: occorre un'esposizione chiara e congruente degli elementi di fatto che giustificano la misura.
- In mancanza di una motivazione adeguata sull'attualità della pericolosità la decisione è vulnerabile e la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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