Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari aggravati e la custodia cautelare in carcere per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e porto/detenzione di arma aggravati dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione con riferimento all'assenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato il contenuto di alcune intercettazioni (in particolare due conversazioni del 20/03/2020) che proverebbero il mancato coinvolgimento attivo nel sodalizio, unitamente a precedenti assoluzioni e all'assenza di condotte associative concrete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico: il ricorrente non ha specificamente confutato i passaggi decisivi dell'ampia motivazione del Tribunale, che aveva coordinato numerose intercettazioni e altri elementi probatori. La Corte ha richiamato elementi ignorati dal ricorso che, a suo avviso, dimostravano il ruolo organizzativo del ricorrente: possesso di una dote di 'ndrangheta, conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio, attività di raccolta di somme per i detenuti, interventi per assunzioni presso esercizi commerciali locali e minacce con armi per far rispettare il codice mafioso. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; la sentenza è stata depositata il 19/04/2024 e la causale è stata inviata alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sull'associazione mafiosa; la Corte conferma che, in presenza di una pluralità di elementi indiziari coordinati (intercettazioni, modalità operative, ruoli e condotte di supporto), può ritenersi sussistente il ruolo organizzativo contestato.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla Cancelleria ai fini dell'esecuzione della decisione e della registrazione degli oneri pecuniari.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve confrontarsi puntualmente con i passaggi decisivi della motivazione di merito; argomentazioni generiche o affermazioni di travisamento senza indicazione precisa dei punti critici sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La valutazione della sussistenza di 'gravi indizi di colpevolezza' può fondarsi sulla valutazione d'insieme di molteplici intercettazioni e di comportamenti collaterali (raccolta fondi, mediazioni per assunzioni, intimidazioni): non è necessario un singolo atto associativo isolato se la ricostruzione complessiva ricostruisce un ruolo organizzativo.
- Intercettazioni che appaiono isolate e favorevoli all'imputato non prevalgono automaticamente se, nel complesso, emergono elementi ripetuti e coerenti che indicano partecipazione e capacità di esercitare autorità nel gruppo.
- La esistenza di precedenti assoluzioni o l'assenza di condanne non esclude l'esistenza di gravi indizi nei confronti di un indagato: la misura cautelare è valutata sul materiale probatorio disponibile nel suo insieme.
- Chi impugna deve indicare con precisione quali passaggi della motivazione di merito sarebbero illogici o contraddittori e fornire argomentazioni specifiche sul perché la valutazione probatoria sia errata; in mancanza, si rischia la condanna alle spese e sanzioni come il pagamento alla Cassa delle Ammende.
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