Cassazione Penale, Ordinanza n. 20751/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, rilevando la totale non attinenza dei motivi rispetto alla sentenza impugnata e alla condanna confermata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. La fattispecie concreta riguarda una condanna per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011), con pena di un anno e otto mesi di reclusione. I motivi di ricorso, però, sono stati ritenuti non attinenti al provvedimento impugnato: essi facevano riferimento a una pena diversa da quella effettivamente irrogata e a condotte diverse da quelle descritte nel capo d'imputazione, senza quindi confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
La sentenza impugnata aveva ritenuto integrata la fattispecie di violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione; la Cassazione non entra nel merito della norma, limitandosi a rilevare che il ricorso non si confrontava con il fatto contestato e con la pena irrogata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si correlano al contenuto effettivo della sentenza impugnata e non attaccano la decisione effettivamente resa.
- La critica di legittimità deve misurarsi con il decisum concreto: deduzioni riferite a pene diverse o a condotte diverse da quelle accertate non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La manifestata non attinenza dei motivi rispetto al provvedimento impugnato integra manifesta infondatezza e comporta la declaratoria di inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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