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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29536/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato per cassazione la conferma delle assoluzioni da parte della Corte d'appello, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge processuale. Sosteneva che la valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei testi e della prova fotografica fosse lacunosa, contraddittoria e incompleta, tale da richiedere una diversa valutazione della prova indiziaria che, a suo avviso, dimostrava la cessione dell'arma a Cianciotto e il successivo pagamento di 1.600 euro.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha ritenuto applicabile l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23/06/2017, n.103), secondo cui, in caso di "doppia conforme" assolutoria, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è ammesso solo per i motivi indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., escludendo quindi l'impugnazione basata sul vizio di motivazione ai sensi della lett. e). La Corte ha altresì precisato che le doglianze riguardanti la valutazione delle prove, anche indiziarie (richiamando l'art. 192 cod. proc. pen.), non costituiscono "violazione di legge" utile ai fini dell'art. 606 lett. b) o c), e possono essere dedotte in Cassazione come vizio della motivazione solo nei limiti previsti dalla lett. e), limiti che la novella legislativa ha subordinato in caso di doppia assoluzione. In termini di politica processuale, la Corte ha evidenziato che la limitazione dell'impugnazione del pubblico ministero risponde a esigenze di tutela della presunzione di non colpevolezza, della ragionevole durata del processo e di deflazione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606."

    In caso di doppia conferma assolutoria, il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione solo per i vizi formali/di legge espressamente indicati nelle lettere a), b), c) dell'art. 606; sono esclusi i motivi afferenti la valutazione della prova (lett. e)).

  • art. 606, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    La lett. c) riguarda presunte violazioni di legge processuale utilizzabili come motivi di ricorso; la lett. e) concerne la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Tuttavia, dopo la "doppia conforme" l'uso della lett. e) da parte del pubblico ministero è precluso dall'art. 608, comma 1-bis.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione delle prove e, in particolare, disciplina la prova per presunzioni. La Corte ricorda che i rilievi sull'erronea o inadeguata applicazione dei criteri di valutazione delle prove non costituiscono automaticamente violazione di legge ai fini dell'art. 606 lett. b) o c).

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il canone della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio' e la giurisprudenza che richiede, per la riforma di una sentenza assolutoria, elementi dotati di forza persuasiva superiore nei gradi successivi.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo serve a giustificare la scelta legislativa che tutela la ragionevole durata del processo e le garanzie del processo equo nel limitare le impugnazioni del pubblico ministero dopo doppia assoluzione.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, comma 69

    Norma che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 608 cod. proc. pen., limitando i motivi di ricorso del pubblico ministero in caso di doppia conferma assolutoria.

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46 (modifica art. 533)

    Modificò il canone della condanna prevedendo espressamente il criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio", rafforzando la tutela dell'imputato e la necessità di maggior rigore probatorio per la condanna.

Massime di principio

  • Dopo due gradi di giudizio che si concludono con assoluzioni conformi, il pubblico ministero può proporre ricorso in Cassazione soltanto per i motivi di legge espressamente indicati dall'art. 606 (lett. a, b, c): non è ammessa la censura meramente motivazionale ai sensi della lett. e).
  • Le doglianze sulla valutazione della prova, incluse le indagini indiziari e l'apprezzamento delle intercettazioni o delle contraddizioni testimoniali, non costituiscono di per sé "violazione di legge" ai fini dell'art. 606 lett. b) o c) e, dunque, non consentono il ricorso del PM in presenza di doppia assoluzione.
  • Se si intende impugnare in cassazione una decisione assolutoria, il ricorrente deve concentrare le censure su profili di diritto processuale o di applicazione della legge (errori di diritto, nullità, violazioni procedurali specifiche) e documentare concretamente tali violazioni nel motivo di ricorso.
  • La doppia conforme rafforza la presunzione di non colpevolezza: per ottenere una riforma in appello o in Cassazione è necessario disporre di nuovi elementi probatori decisivi o di un vizio di diritto evidente, non di una diversa interpretazione dei medesimi elementi.
  • Per gli investigatori e l'accusa: curare la qualità e la documentazione oggettiva delle rilevazioni (foto, video, identificazioni formali) e minimizzare contraddizioni tra dichiarazioni degli operatori; lacune e incongruenze nel materiale probatorio possono rendere inefficace qualsiasi successiva impugnazione.
  • Per la difesa: la conferma in secondo grado rafforza la tutela e limita le possibilità di riesame in Cassazione; in presenza di una doppia assoluzione, è difficile che il giudizio di legittimità possa rimettere in discussione valutazioni probatorie di merito.

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