Sentenza n. 66/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.188 del 18 marzo 2025 del Tribunale di Teramo, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, notificata in forma esecutiva e successivamente passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla docente la somma di 500 euro, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma non ha adempiuto spontaneamente al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando la mancata ottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Teramo, attribuendo alla ricorrente 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il termine per adempiere è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Teramo, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
Consente di proporre il ricorso per l'ottemperanza al giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato ai fini della procedibilità dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui deve essere destinata la somma riconosciuta dal giudicato.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Massime di principio
- La mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone all'amministrazione un'attività puntualmente individuata, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'ottemperanza a una condanna avente a oggetto l'attribuzione di una somma mediante una specifica prestazione amministrativa deve comprendere anche gli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale, quali interessi o rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo.
- Le spese e gli eventuali compensi del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente, con liquidazione successiva previa documentazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →