Cassazione Civile, Ordinanza n. 33050/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di alcune porzioni di un fabbricato comune e della corte esterna, assumendo che tali beni fossero stati acquistati da un loro dante causa con atto pubblico del 1917 e successivamente pervenuti per successione mortis causa; in via subordinata era chiesto l'accertamento dell'usucapione. Il Tribunale respingeva la domanda principale per difetto di prova dell'inclusione dei beni nel rogito del 1917, accoglieva solo in parte l'usucapione sulla porzione di fabbricato e rigettava la domanda relativa alla corte per indeterminatezza. In appello le attrici riproponevano sia la domanda di accertamento della proprietà sia quella di usucapione della corte; le controparti proponevano appello incidentale contro il capo che aveva riconosciuto l'usucapione del fabbricato. La Corte d'appello rigettava entrambi i gravami. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda principale di accertamento della proprietà derivativa; 2) omessa valutazione delle prove orali e testimoniali decisive per individuare la corte; 3) mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per il tracciamento dei confini e il frazionamento dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda principale di accertamento della proprietà derivativa, pur essendo stata espressamente riproposta in appello. Ha ritenuto che tale domanda non potesse considerarsi implicitamente decisa dalla statuizione sull'usucapione, perché l'esame dell'acquisto a titolo originario presuppone logicamente la previa verifica dell'esistenza di un titolo di proprietà. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
l'omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza per omessa pronuncia
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
la causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
non è richiamato espressamente nella motivazione decisoria, ma il testo evidenzia il tema dell'onere probatorio sull'inclusione dei beni nel titolo del 1917; tuttavia il riferimento normativo non è sviluppato come ratio autonoma
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda di merito espressamente proposta o riproposta in appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., quando manchi qualsiasi decisione, anche implicita, sul relativo capo di domanda.
- Una domanda di usucapione non può ritenersi assorbire o implicitamente decidere la domanda di acquisto a titolo derivativo: l'accertamento dell'usucapione presuppone l'altruità del bene e quindi, logicamente, viene dopo la verifica dell'esistenza di un valido titolo di proprietà.
- Quando sia dedotta l'omessa pronuncia, le censure sulla valutazione delle prove e sulla mancata ammissione della CTU restano assorbite se la cassazione viene disposta per il vizio processuale preliminare.
- Il capo di domanda è ogni richiesta volta a ottenere un bene della vita con contenuto concreto e conclusione specifica; su di esso il giudice deve rendere una statuizione di accoglimento o rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
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