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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2503/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello con cinque motivi: 1) violazione delle regole sul "concordato sulla pena" (art. 599-bis e art. 595-bis c. 3-bis c.p.p.), sostenendo che la Corte avrebbe implicitamente rigettato la proposta concordata senza ordinare la prosecuzione del dibattimento; 2) doglianze probatorie e travisamento sui fatti relativi alla disponibilità delle scritture contabili e al rinvenimento dei beni (violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p.), nonché mancanza dell'elemento soggettivo per la bancarotta; 3) censura sull'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 legge fall.) e sulla quantificazione del danno; 4) (solo Fanti) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, 132 e 133 c.p.); 5) (solo Ferri) presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e sentenza, con critica per la condanna quale concorrente extraneus senza specifica contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. In sintesi: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità (i ricorrenti non hanno indicato quale specifica richiesta avrebbero formulato in caso di prosecuzione del giudizio e quale interesse sarebbe stato leso); il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile/infondato perché la sentenza di merito ha fornito motivazioni logiche sul comportamento elusivo di Fanti e sul rinvenimento frazionato della contabilità; il terzo motivo è stato rigettato sul merito: l'applicazione e la quantificazione dell'aggravante ex art. 219 legge fall. sono risultate fondate (danno valutato sulla diminuzione della massa attiva alla data del fallimento, circa 2 milioni di euro); il quarto motivo (Fanti) è inammissibile: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stato adeguatamente motivato; il quinto motivo (Ferri) è infondato: la condanna come concorrente extraneus non ha alterato gli elementi essenziali del fatto e non ha violato il principio di correlazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e la sentenza di appello è confermata nei punti esaminati (conferma, tra l'altro, della rideterminazione delle pene già operate in grado d'appello: per Fanti riduzione a 4 anni e 6 mesi per la residua imputazione e riduzione delle provvidenze/accessori, provvisionale rideterminata a 10.000 euro; per Ferri conferma delle statuizioni di merito).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    «quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio»

    Testualmente impone che, in caso di rigetto della proposta concordata, la corte disponga la prosecuzione del giudizio; la Corte di Cassazione conferma tale obbligo ma dichiara che il vizio è rilevante solo se il ricorrente dimostra quale richiesta avrebbe riproposto e quale specifico pregiudizio ha subito; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.

  • art. 595-bis c.p.p. (comma 3-bis citato)

    Richiamato nell'ambito delle norme sul rito accordato in appello; utilizzato per sostenere la regola procedurale sulla prosecuzione dopo il rigetto del concordato; la Cassazione richiede specificità della lesione del diritto di difesa per ritenere il vizio rilevante.

  • art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.

    Norme relative alla valutazione e alla formazione della prova e alle censure sull'omissione di valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le deduzioni difensive aspecifiche e ha giudicato congrua la valutazione di merito sui comportamenti degli imputati e sul rinvenimento frammentario della contabilità.

  • art. 219 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" va valutata sulla diminuzione globale della massa attiva alla data del fallimento (momento della consumazione del delitto), non sul solo rapporto fra attivo e passivo o sul singolo creditore; la Cassazione conferma che la quantificazione effettuata dai giudici di merito è corretta.

  • art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.

    La concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: questi deve motivare la scelta in modo da mostrare lo scrutinio effettuato, ma non è tenuto ad esaminare dettagliatamente ogni elemento proposto dall'imputato; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla gravità e sul comportamento non collaborativo.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio della correlazione fra imputazione e sentenza: la Corte ha confermato che la condanna del socio come concorrente extraneus non costituisce mutamento essenziale del fatto quando l'azione distrattiva rimane la stessa, e quindi non integra violazione dell'art. 521 se non vi è incertezza che arrechi pregiudizio alla difesa.

  • art. 216 legge fall.

    Richiamato in relazione alle pene accessorie e alla loro rideterminazione in appello; la Cassazione ha confermato la riduzione disposta dal giudice d'appello in pari misura con la diminuzione della pena principale.

  • art. 33 legge fall. (relazione ex art. 33)

    La relazione del curatore ex art. 33 legge fall. è stata ritenuta fonte rilevante per la valutazione del valore dei beni e per la ricostruzione delle condotte distrattive; la Corte di merito ha ragionevolmente utilizzato tale relazione per quantificare il danno.

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 (Riforma Cartabia)

    Richiamato per il contesto normativo delle modifiche procedurali in materia di rito concordato in appello; la Corte tiene conto delle modifiche legislative ma richiede comunque specificità nel dedurre la violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Se viene rigettata una proposta di concordato sulla pena, la corte deve prevedere la prosecuzione del giudizio; tuttavia il ricorrente deve dimostrare quale specifica richiesta avrebbe presentato e quale pregiudizio concreto ha subito, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • Nella bancarotta patrimoniale l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si valuta sulla perdita globale della massa attiva alla data del fallimento: i recuperi successivi non escludono la rilevanza del danno valutato al momento della dichiarazione di fallimento.
  • Il comportamento di mancata collaborazione con il curatore e l'occultamento o rinvenimento frammentario di scritture contabili e beni sono indizi idonei a dimostrare la volontà distrattiva e l'elemento soggettivo del reato di bancarotta.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che indichi le ragioni ostative e gli elementi ritenuti preponderanti, senza necessità di prendere in esame ogni singola circostanza prospettata dalla difesa.
  • La responsabilità penale del socio (anche accomandante) può essere affermata sia ai sensi della legge fallimentare sia per concorso ex art. 110 c.p.; la qualificazione come concorrente extraneus non viola il principio di correlazione se l'azione distrattiva imputata resta immutata nei suoi elementi essenziali.

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