Cassazione Penale, Ordinanza n. 19784/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure sulla prescrizione sono state ritenute manifestamente infondate. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 6 maggio 2021 per il reato di cui all'art. 76 del d.lgs. 159/2011. Nel ricorso si deduceva violazione di legge per mancata dichiarazione della prescrizione: secondo il ricorrente, tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per il giudizio di appello (6 luglio 2025) sarebbe decorso il termine quadriennale di prescrizione previsto per le contravvenzioni. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che, alla data della sentenza d'appello, il reato non era prescritto, anche a volerlo qualificare come contravvenzione, perché doveva applicarsi la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1 della l. 103/2017 per i reati commessi dal 10 agosto 2017, con conseguente mancata maturazione del termine; ha inoltre osservato che il reato si sarebbe prescritto solo il 16 luglio 2027.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto della fattispecie contestata.
Per i reati commessi dal 10 agosto 2017, il termine di prescrizione è sospeso fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione ex art. 544 c.p.p. e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva.
È richiamato come parametro per individuare il dies a quo della sospensione della prescrizione, collegato al termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il fatto è commesso in data successiva al 10 agosto 2017, ai fini della prescrizione va applicata la sospensione prevista dall'art. 1 l. 103/2017, con estensione fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio.
- La verifica della prescrizione deve essere compiuta tenendo conto non solo del tempo ordinario decorso, ma anche dei periodi di sospensione legale correlati alla sequenza del giudizio di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza è manifestamente infondata in diritto, come nel caso in cui si contesti la prescrizione senza considerare correttamente il regime sospensivo applicabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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