Sentenza del 24/06/2020 n. 1896 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - Irap - Esercizio della professione di avvocato - Assoggettamento ad Irap - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ esclusa l’applicazione dell’IRAP: gli elementi indicati, indipendentemente dal loro valore e dalle loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per un avvocato e non dimostrano di per sé un’attività autonomamente organizzata. Il testo fornito non riporta gli estremi della sentenza, l’atto impugnato, le parti, l’esito nei gradi precedenti né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento a IRAP dell’attività professionale di un avvocato. La questione è se la locazione di uno studio, l’uso di software per collegarsi a una banca dati e la formazione di un archivio integrino un’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’imposta.
Norme richiamate
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Il riferimento riguarda la disciplina dell’IRAP. Nel principio riportato, l’imposta non si applica al lavoro autonomo quando l’attività non è autonomamente organizzata; gli elementi ordinari dello studio professionale descritti non bastano a configurare tale presupposto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non specifica una disposizione né ne espone un’interpretazione applicata alla decisione.
Massime di principio
- Per l’assoggettamento a IRAP del professionista rileva la presenza di un’attività autonomamente organizzata; la mera disponibilità di strumenti ordinari per esercitare la professione non è sufficiente.
- La locazione di uno studio, l’uso di software e banche dati e la formazione di un archivio non costituiscono, considerati da soli, prova di autonoma organizzazione: occorre valutare se le risorse impiegate eccedano quelle usuali per la professione.
Testo integrale
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