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Sentenza

Sentenza n. 866/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a – del provvedimento prot. n. 473 del 02.02.2026, con il quale il Comune di San Mango Piemonte ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente in data 12.12.2025 ai fini del rilascio di un p.d.c. in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001; b – dell’ordinanza n. 1/2026 (prot. n. 29260 del 05.02.2026), con la quale il Comune di San Mango Piemonte ha disposto la demolizione di alcune opere ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; c – dell’ordinanza n. 2/2026 (prot. n. 29551 del 05.02.2026), con la quale il Comune di San Mango Piemonte ha disposto la demolizione di alcune opere ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001; d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 97 del 12.01.2026, recante la comunicazione dei motivi ostativi; e – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. n. 7186 del 30.12.2025; f – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e successive ordinanze di demolizione adottate ai sensi degli artt. 31 e 34 d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria, ha impugnato il diniego comunale relativo a una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché le conseguenti ordinanze di demolizione. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l’erronea qualificazione delle opere, l’assenza di una specifica disposizione urbanistica ostativa, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata attivazione del subprocedimento per l’acquisizione del parere della Soprintendenza e l’omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale. Le opere comprendevano, tra l’altro, un ampliamento della rampa di accesso al piano seminterrato, un locale deposito, un forno, un wc interno, una piccola finestra, modifiche al terrazzino di copertura e alle scale di accesso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha demolito la tettoia e la baracca, determinando il venir meno dell’interesse all’impugnazione limitatamente a tali opere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 1/2026, limitatamente alla tettoia e alla baracca, perché tali opere erano state demolite dalla ricorrente. Nel merito ha accolto il ricorso soltanto con riferimento alla rampa di scale e ha annullato in parte qua il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione n. 2/2026. Il Comune aveva ritenuto l’opera non sanabile sul presupposto che l’immobile fosse privo di titolo edilizio; il TAR ha ritenuto tale presupposto erroneo, poiché l’immobile principale era legittimamente assentito. L’amministrazione non aveva inoltre indicato una specifica disposizione urbanistica ostativa, limitandosi a un generico richiamo alla non conformità urbanistica. La rampa costituiva un modesto ampliamento di una struttura esistente, funzionale all’accesso al locale seminterrato, non assimilabile alla realizzazione di un nuovo manufatto; l’intervento era comunque riconducibile alle opere di edilizia libera relative a pavimentazioni e finiture di spazi esterni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato da difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione. Per il resto il ricorso è stato respinto. In particolare, il locale deposito e le ulteriori opere oggetto dell’istanza di sanatoria sono state qualificate come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001, per l’aumento rilevante di superficie e volumetria e per la modifica funzionale incompatibile con la destinazione assentita. Poiché l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il TAR ha applicato l’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, ritenendo tali variazioni automaticamente qualificabili come interventi in totale difformità dal permesso di costruire. Il d.l. 69/2024 non ha modificato tale effetto, avendo eliminato soltanto il secondo periodo del comma 3. Le opere in totale difformità esulano dall’ambito applicativo dell’art. 36-bis, limitato alle parziali difformità e alle variazioni essenziali non degradate ex lege a totale difformità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria previsto dalla disposizione è applicabile alle ipotesi di parziale difformità e alle variazioni essenziali che non siano qualificate dalla legge come totali difformità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione relativa agli interventi ritenuti eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza relativa agli interventi eseguiti in parziale difformità e della richiesta di fiscalizzazione dell’abuso.

  • art. 32, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001

    Le opere che determinano rilevanti aumenti di superficie o volumetria e modifiche funzionali incompatibili con la destinazione assentita sono variazioni essenziali.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Le variazioni essenziali realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono considerate interventi in totale difformità dal permesso di costruire; tale previsione è rimasta ferma dopo il d.l. 69/2024.

  • art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001

    Le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni rientrano nell’edilizia libera; la rampa oggetto di giudizio è stata ricondotta a tale categoria per il suo carattere accessorio e funzionale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il diniego di sanatoria è illegittimo quando si fonda sull’erroneo presupposto che l’immobile sia privo di titolo edilizio, nonostante la legittima assentibilità del fabbricato principale, e l’amministrazione non individui specifiche disposizioni urbanistiche ostative.
  • Un intervento accessorio e funzionale consistente nel modesto ampliamento di una rampa esistente, senza realizzazione di un nuovo manufatto, non può essere automaticamente qualificato come nuova costruzione o ampliamento vietato e può rientrare nelle opere di edilizia libera relative a pavimentazioni e finiture di spazi esterni.
  • Le variazioni essenziali realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono qualificate dall’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 come interventi in totale difformità dal permesso di costruire; tali interventi restano estranei all’ambito applicativo dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
  • La modifica normativa introdotta dal d.l. 69/2024 non ha eliminato la qualificazione come totale difformità delle variazioni essenziali realizzate in area vincolata, quando è stato abrogato soltanto il secondo periodo dell’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001.
  • L’impugnazione di un’ordinanza di demolizione diviene improcedibile limitatamente alle opere che il destinatario abbia spontaneamente demolito, mentre permane l’interesse alla decisione sulle opere ancora esistenti o sulle altre conseguenze dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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