Cassazione Penale, Ordinanza n. 36759/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino per i reati di cui agli artt. 497-bis, 477 e 482 c.p., chiedendo il controllo di legittimità su due profili: (1) la presunta violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., sostenendo che la condotta dovesse eventualmente ricadere nell'ipotesi meno grave del comma 1; (2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e della sospensione condizionale della pena, lamentando un'erronea valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo corretto e che, secondo la giurisprudenza richiamata, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, poiché ciò implica la partecipazione del soggetto alla contraffazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la determinazione della pena, la valutazione delle attenuanti generiche e il giudizio sulla sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione in assenza di vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integra la fattispecie del comma 2, perché denota la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento; non si applica la meno grave ipotesi del comma 1.
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di conferma della condanna, senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione.
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di conferma della condanna, senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione.
La graduazione della pena deve avvenire nel perimetro della discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai criteri legali di commisurazione.
La commisurazione della pena e la valutazione delle circostanze sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito secondo i criteri legali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 497-bis, comma 2, c.p. il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore e generalità false, perché tale situazione manifesta la partecipazione dell'agente alla contraffazione del documento.
- La diversa ipotesi del comma 1 dell'art. 497-bis c.p. non è configurabile quando il soggetto sia in possesso del documento contraffatto con la propria fotografia e false generalità, poiché la condotta evidenzia un contributo alla falsificazione.
- La valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena base e l'eventuale sospensione condizionale costituiscono apprezzamenti discrezionali di merito, sindacabili in cassazione solo per manifeste illogicità o violazioni di legge.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure manifestamente infondate su questioni già apprezzate in modo congruo dal giudice di merito, l'esito è l'inammissibilità con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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