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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10701/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta principale di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo solo in via subordinata la detenzione domiciliare con autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Il ricorso lamentava che il tribunale non avesse adeguatamente valutato alcuni elementi favorevoli al condannato, desumibili dalla relazione dell'Uepe e dalle informazioni di polizia. La Corte ha rilevato che tali elementi erano stati invece espressamente considerati, ma ritenuti recessivi rispetto a dati negativi, in particolare la commissione del fatto dopo numerosi e gravi precedenti della stessa indole e nonostante l'esito positivo di una precedente misura alternativa, ritenuta non idonea a favorire il reinserimento sociale. Il ricorso, in sostanza, chiedeva una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del tribunale di sorveglianza, che aveva valutato gli elementi favorevoli ma li aveva considerati insufficienti a concedere l'affidamento in prova, preferendo mantenere il percorso trattamentale mediante una misura extracarceraria meno permissiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    richiamato implicitamente in relazione all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, negata per ragioni di valutazione prognostica sfavorevole

  • art. 47-ter ord. pen.

    richiamato implicitamente in relazione alla detenzione domiciliare concessa in via subordinata con autorizzazione al lavoro

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve valutare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli disponibili, ma può legittimamente attribuire prevalenza a quelli che depongono per una prognosi negativa di reinserimento sociale.
  • La censura di omessa valutazione è infondata quando la motivazione dell'ordinanza dia conto espressamente degli elementi dedotti dalla difesa, ancorché li reputi recessivi o insufficienti a fondare la misura più favorevole.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una mera rivalutazione del merito della prognosi trattamentale compiuta dal tribunale di sorveglianza, se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • La commissione del reato dopo numerosi precedenti della stessa indole e dopo un precedente positivo percorso alternativo può costituire indice negativo rilevante ai fini della concessione dell'affidamento in prova.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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