Cassazione Penale, Ordinanza n. 10701/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta principale di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo solo in via subordinata la detenzione domiciliare con autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Il ricorso lamentava che il tribunale non avesse adeguatamente valutato alcuni elementi favorevoli al condannato, desumibili dalla relazione dell'Uepe e dalle informazioni di polizia. La Corte ha rilevato che tali elementi erano stati invece espressamente considerati, ma ritenuti recessivi rispetto a dati negativi, in particolare la commissione del fatto dopo numerosi e gravi precedenti della stessa indole e nonostante l'esito positivo di una precedente misura alternativa, ritenuta non idonea a favorire il reinserimento sociale. Il ricorso, in sostanza, chiedeva una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del tribunale di sorveglianza, che aveva valutato gli elementi favorevoli ma li aveva considerati insufficienti a concedere l'affidamento in prova, preferendo mantenere il percorso trattamentale mediante una misura extracarceraria meno permissiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente in relazione all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, negata per ragioni di valutazione prognostica sfavorevole
richiamato implicitamente in relazione alla detenzione domiciliare concessa in via subordinata con autorizzazione al lavoro
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve valutare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli disponibili, ma può legittimamente attribuire prevalenza a quelli che depongono per una prognosi negativa di reinserimento sociale.
- La censura di omessa valutazione è infondata quando la motivazione dell'ordinanza dia conto espressamente degli elementi dedotti dalla difesa, ancorché li reputi recessivi o insufficienti a fondare la misura più favorevole.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una mera rivalutazione del merito della prognosi trattamentale compiuta dal tribunale di sorveglianza, se la motivazione non è manifestamente illogica.
- La commissione del reato dopo numerosi precedenti della stessa indole e dopo un precedente positivo percorso alternativo può costituire indice negativo rilevante ai fini della concessione dell'affidamento in prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →