Cassazione Civile, Ordinanza n. 28763/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel contesto della separazione tra coniugi, una parte ha trasferito all'altra la metà della proprietà di immobili di sua proprietà per un corrispettivo complessivo di 40.000 euro, da pagarsi in parte in contanti e in parte mediante assegno postale non trasferibile consegnato al momento della stipula notarile. Dopo la stipula, l'acquirente avrebbe chiesto la restituzione dell'assegno, promettendo il pagamento del residuo entro pochi giorni, ma il pagamento non sarebbe avvenuto. La venditrice ha quindi agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione della compravendita, la restituzione dei diritti ceduti e il risarcimento del danno. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che il possesso da parte del debitore del titolo originale facesse presumere il pagamento e, dall'altro, che la dedotta nullità dell'assegno per mancanza di data, luogo e sottoscrizione fosse eccezione tardiva, perché sollevata solo in appello. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazione dell'art. 1237 c.c., sostenendo che la presunzione di pagamento non potesse operare rispetto a un assegno nullo per difetto dei requisiti formali imposti dalla legge assegni, e ha contestato la dichiarata tardività dell'eccezione, richiamando l'orientamento secondo cui il giudice d'appello può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato se risultanti dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha precisato che, pur essendo corretto il principio secondo cui il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito genera una presunzione iuris tantum di pagamento, nel caso concreto occorreva coordinare tale regola con quella sulla validità dell'assegno e sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità. Poiché un assegno privo dei requisiti formali essenziali non produce gli effetti tipici del titolo di credito, i relativi vizi integrano fatti impeditivi deducibili come eccezioni in senso lato e quindi rilevabili d'ufficio se emergenti dagli atti. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché accerti in fatto se la restituzione dell'assegno sia avvenuta per ragioni diverse dal pagamento e a chi siano imputabili i vizi formali del titolo, valutando anche, se rilevante, la gravità dell'eventuale inadempimento.
Norme richiamate
La restituzione volontaria del titolo originale dell'obbligazione costituisce criterio legale di valutazione del comportamento del creditore e fonda una presunzione relativa di liberazione del debitore, superabile con prova contraria.
art. 1 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
L'assegno bancario è valido solo se reca i requisiti formali essenziali, tra cui data, luogo di emissione e sottoscrizione del traente.
art. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
È richiamato in relazione ai requisiti formali dell'assegno bancario e alla conseguenza che il difetto degli elementi essenziali incide sulla validità del titolo.
Il documento cartolare incompleto nei requisiti essenziali può valere come promessa di pagamento, ma non come titolo di credito pienamente efficace.
art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.
Un assegno privo dei requisiti essenziali non è idoneo a costituire titolo esecutivo.
La corte d'appello ha ritenuto tardiva la deduzione della nullità del titolo, ma la cassazione ha ricondotto la questione nell'ambito delle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio se emergenti dagli atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La restituzione volontaria del titolo originale del credito fa presumere l'avvenuto pagamento, ma la presunzione è relativa e può essere vinta dimostrando che il possesso del titolo dipende da una causa diversa dall'adempimento.
- La presunzione di pagamento derivante dalla restituzione del titolo non opera in modo automatico quando il documento restituito è affetto da nullità originaria o da carenze formali che ne impediscono la produzione degli effetti tipici del titolo di credito.
- Un assegno bancario privo di data, luogo di emissione o sottoscrizione del traente non è un valido titolo di credito; il documento può al più rilevare come promessa di pagamento, ma non come assegno né come titolo esecutivo.
- I vizi che incidono sulla validità formale del titolo e ne impediscono la circolazione costituiscono fatti impeditivi deducibili come eccezioni in senso lato e sono rilevabili d'ufficio dal giudice se risultano documentalmente dagli atti.
- Nel giudizio di rinvio, quando sia controverso se la restituzione del titolo equivalga a pagamento, il giudice deve accertare in concreto sia la causa della restituzione sia l'origine delle irregolarità formali del documento, per valutare se vi sia stato effettivo adempimento o inadempimento rilevante.
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