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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35561/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha inoltre condannato l'ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da due comuni, derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada accertate con verbali non opposti. Il giudice di pace ha dichiarato l'opposizione inammissibile; il tribunale, in parziale riforma, l'ha accolta limitatamente ai crediti di uno dei due enti. Il comune soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione. In sede di legittimità la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16 marzo 2021, il giudizio di primo grado era iniziato nel 2016, sicché si applicava il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; non operava la sospensione feriale perché la controversia riguardava un'opposizione all'esecuzione, materia di esecuzione forzata. Il ricorso, datato 15 ottobre 2021 e notificato il 18 ottobre 2021, era quindi oltre il termine scaduto il 16 settembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione proposta contro la cartella per contestare l'esecuzione è qualificata come opposizione all'esecuzione, quindi come giudizio in materia di esecuzione forzata.

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi iniziati dopo la riforma del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    La trattazione in camera di consiglio è stata disposta perché il ricorso appariva destinato a essere dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Ha introdotto nel D.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità del ricorso va verificata con priorità assoluta rispetto al merito e la sua tardività determina inammissibilità indipendentemente dalle altre censure.
  • Quando il giudizio di primo grado è iniziato dopo la modifica dell'art. 327 c.p.c. ad opera della L. n. 69/2009, il termine lungo per proporre impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie che hanno ad oggetto opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché rientrano nella materia dell'esecuzione forzata.
  • Ai fini del rispetto del termine di impugnazione rileva la data di notificazione del ricorso, non quella della sua mera redazione o spedizione interna.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta, oltre alle spese secondo soccombenza, anche l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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