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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06951/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto di essere autorizzato all'acquisto e alla detenzione di una pinzetta in metallo. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con decreto del 23 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendola meramente reiterativa di altra già definitivamente respinta. Avverso tale decreto è stato proposto reclamo/ricorso personalmente dall'interessato. Nel ricorso, il difensore ha contestato la qualificazione giuridica dell'istanza, sostenendo che dovesse essere ricondotta all'art. 35-bis ord. pen. e non al reclamo generico ex art. 35 ord. pen., in quanto deduttiva di una lesione di diritti soggettivi. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, quindi in violazione delle norme che impongono che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che richiedono la sottoscrizione del difensore cassazionista a pena di inammissibilità. Le censure sulla qualificazione dell'istanza e sul merito del provvedimento impugnato sono state ritenute non idonee a superare tale causa ostativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità della richiesta reiterativa già disattesa con provvedimento definitivo.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    indicato, insieme all'art. 613 c.p.p., come norma che esige la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    interpretato nel senso che il ricorso per cassazione, anche se proposto nell'ambito di un procedimento di sorveglianza, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354

    menzionato dalla difesa quale base per sostenere la natura di reclamo giurisdizionale dell'istanza.

  • art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    invocato dalla difesa come norma corretta per qualificare l'istanza come deduzione di lesione di diritti soggettivi sindacabile in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sempre sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità del gravame.
  • La deduzione di errori nella qualificazione giuridica del rimedio impugnatorio non può superare una causa autonoma di inammissibilità derivante dalla forma del ricorso.
  • In sede di legittimità, la reiterazione di un'istanza già definitivamente respinta può legittimamente essere dichiarata inammissibile quando non introduca elementi nuovi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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