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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26215/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.), contestando: 1) la prova della sua responsabilità rispetto alle immagini delle telecamere, alla presunta identificazione per corporatura/abbigliamento/andatura e agli elementi consequenziali (controllo della polizia, agitazione, accendino), sostenendo che tali elementi non provano la sua responsabilità e che la sua presenza in strada era giustificata dalle restrizioni COVID; 2) la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424, comma 2, anziché comma 1, poiché a suo dire si sarebbe trattato solo di pericolo di incendio e non di incendio propriamente detto; 3) la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, lamentando riferimenti non supportati a collegamenti con soggetti pregiudicati; 4) il diniego della conversione della pena in sanzione sostitutiva, sostenendo che avrebbe potuto rinunciare alla sospensione condizionale della pena già concessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha identificato l'imputato tramite le riprese delle telecamere (corporatura, abbigliamento, andatura), la compatibilità temporale degli eventi, l'assenza di altri pedoni/veicoli e il ritrovamento di un accendino. Ha confermato la qualificazione del fatto ex art. 424, comma 2, rilevando che il fuoco aveva effettivamente determinato un incendio (distruzione di un veicolo e danno ad altro mezzo; fiamme e calore tali da impedire ai militari di oltrepassare il luogo). Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle modalità e della personalità del reo e ha respinto la richiesta di conversione della pena in sanzione sostitutiva perché la sospensione condizionale della pena era già stata concessa (principio di alternatività tra sospensione e pene sostitutive dopo d.lgs. n.150/2022). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    La norma configura il reato di danneggiamento seguito da incendio; il comma 1 punisce il pericolo di incendio, il comma 2 punisce il caso in cui segua l'incendio. La Corte ha ritenuto sussistente il comma 2 perché le fiamme si sono propagate e hanno danneggiato più veicoli con intensità tale da configurare un incendio concreto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione ai vizi previsti dalla norma; la Corte ha richiamato tale limite per escludere che si possa riformare la valutazione dei fatti meramente proponendo una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti (generiche). La Corte ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche basandosi su elementi relativi alla personalità e alla gravità della condotta, che possono da soli giustificare il diniego.

  • legge n. 689 del 1981, art. 58 (come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022)

    Stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive; dopo la riforma è previsto che il giudice possa applicare pene sostitutive solo se non ordina la sospensione condizionale della pena, confermando l'alternatività degli istituti.

  • legge n. 689 del 1981, art. 61-bis

    Prevede l'incompatibilità tra applicazione di una sanzione sostitutiva e la sua condizionale sospensione; la Corte ha richiamato tale principio per escludere la conversione della pena quando era già stata concessa la sospensione condizionale.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha riformato il sistema delle pene sostitutive e ha introdotto il principio di alternatività tra sospensione condizionale e pene sostitutive richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La mera proposta di una diversa lettura del materiale probatorio non è sufficiente in Cassazione: il ricorso deve evidenziare vizi specifici della motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • Le immagini delle telecamere, integrate da elementi fattuali contestuali (orari, andatura, indumenti, assenza di terzi, oggetti ritrovati), possono costituire prova idonea di identificazione se valutate complessivamente dal giudice di merito.
  • La differenza tra il reato di pericolo (art. 424, comma 1) e quello aggravato dall'incendio (comma 2) dipende dalle caratteristiche concrete del fuoco: si richiede che le fiamme abbiano effettivamente determinato un incendio di una certa intensità e capacità di propagazione.
  • Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche anche richiamando un singolo elemento ritenuto prevalente sulla personalità o sulle modalità del fatto (art. 133 c.p.), senza dover esaminare esaurientemente tutti gli elementi favorevoli.
  • Dopo il d.lgs. n.150/2022, la sospensione condizionale della pena e le pene sostitutive sono alternative: se è già stata concessa la sospensione condizionale, in genere non è possibile ottenere la conversione in pena sostitutiva a meno che non venga previamente rinunciato al beneficio, circostanza che deve essere tempestivamente allegata e provata.

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