Cassazione Penale, Ordinanza n. 26781/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma; la Cassazione non è entrata nel vaglio del merito del capo di condanna, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del mezzo di impugnazione per genericità e aspecificità del motivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. L'unico motivo di ricorso contestava gli elementi costitutivi del reato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico, privo della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., perché sostanzialmente riproduttivo delle argomentazioni già svolte in appello e non idoneo a formulare una critica argomentata alla sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato il corretto rilievo della Corte d'appello secondo cui, sulla base degli approdi ermeneutici più recenti, la violenza è irrilevante ai fini della configurazione del reato contestato.
Norme richiamate
È il reato contestato; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la violenza è irrilevante ai fini della sua configurazione.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione di deduzioni già svolte è insufficiente.
La mancanza di specificità del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le medesime doglianze già prospettate in appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di merito; l'assenza di tale confronto rende il motivo solo apparente e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- Ai fini del delitto di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, la violenza non costituisce elemento necessario della fattispecie.
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