Cassazione Penale, Sentenza n. 40281/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del reato di possesso di documenti identificativi falsi (capo e). Sosteneva che il termine prescrizionale era già decorso rispetto alla permanenza della condotta detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato il concorso, almeno morale, nella fabbricazione del documento falso, integrando l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., reato autonomo rispetto al mero possesso. Sulla base della pena edittale risultante (7 anni e mezzo, aumentata poi di un quarto ex art. 161 c.p.p. a 9 anni, 4 mesi e 15 giorni) e tenuto conto delle sospensioni dei termini (in particolare 42 giorni per adesione del difensore all'astensione dalle udienze dal 26/05/2016 al 07/07/2016), il termine di prescrizione è scaduto il 18/04/2024, quindi successivamente alla pronuncia di secondo grado. Di conseguenza il motivo di impugnazione per prescrizione è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il secondo comma, che punisce la previa contraffazione del documento ad opera del medesimo detentore, costituisce reato autonomo rispetto al mero possesso previsto dal primo comma; la contestazione dei giudici di merito sul concorso nella fabbricazione fa rientrare il fatto nella fattispecie aggravata del secondo comma
Usato per determinare la pena edittale di riferimento (aumento calcolato per stabilire il termine prescrizionale): sulla base delle norme richiamate la pena massima è stata ritenuta pari a sette anni e mezzo
Prevede l'aumento di un quarto della pena ai fini del calcolo del termine prescrizionale; applicato al caso concreto ha portato a fissare il termine massimo di prescrizione in 9 anni, 4 mesi e 15 giorni
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile o infondato; qui è stata applicata per sanzionare l'impugnazione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5)
Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013 Lorbek; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 Amir; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018 Busa
Consolidata giurisprudenza che considera il secondo comma dell'art. 497-bis come ipotesi autonoma rispetto al mero possesso e che supporta la diversa quantificazione della pena edittale con conseguente incidenza sui termini prescrizionali
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dell'effettiva condotta (mero possesso vs. previa contraffazione da parte del detentore) incide direttamente sulla pena edittale di riferimento e, perciò, sul termine prescrizionale: se emerge un concorso nella fabbricazione si applica la fattispecie più grave
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati non solo la pena base ma anche gli aumenti previsti dalla legge e le maggiorazioni procedurali (es. aumento di un quarto ex art. 161 c.p.p.)
- Le sospensioni del termine prescrizionale (anche quelle brevi come adesione del difensore all'astensione dalle udienze) possono spostare la data di estinzione della prescrizione oltre le pronunce di merito: è necessario quantificare con precisione tutte le interruzioni e sospensioni
- In sede di cassazione, un motivo manifestamente infondato o non supportato da censure puntuali sulla tempistica degli eventi interruttivi può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
- Per contestare con efficacia la maturazione della prescrizione il difensore deve specificamente e documentatamente contestare il calcolo dei termini, indicando eventuali interruzioni o sospensioni non computate o errate
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