Cassazione Penale, Sentenza n. 11558/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per gli anni d'imposta 2013 e 2014: contestava la ricostruzione del reddito della societa' Titano Costruzioni operata dalla Guardia di Finanza (per presunti errori sui ricavi, note di credito, costi del personale e svalutazioni crediti), lamentava l'errata applicazione del principio di cassa/competenza, chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria (produzione e deposizione di bozze di bilancio della dott.ssa Oddi), sosteneva che la ricostruzione alternativa producesse ragionevole dubbio e che mancasse l'elemento soggettivo (dolo specifico) essendo egli mero prestanome; infine censurava la motivazione sulla recidiva infraquinquennale e la relativa aggravazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto le censure. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (fatture, registri IVA, libri giornale, documenti del personale) e che le "bozze" di bilancio difensive non erano idonee a sovvertire l'accertamento. Ha escluso la rilevabilità in sede di legittimità di un diverso apprezzamento probatorio e ha confermato la piena legittimita' dell'accertamento (non di tipo meramente induttivo) e della valutazione del dolo specifico: l'entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilita', la consapevolezza della situazione contabile e il comportamento successivo sono stati ritenuti elementi idonei a dimostrare la rappresentazione e volizione dell'omessa dichiarazione. Ha inoltre ritenuto motivata la valutazione della recidiva come indice di pericolosita' sociale, fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Il verdetto impugnato (condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione e confisca per equivalente fino a euro 561.882,43) e' pertanto stato confermato.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
L'art. 5 incrimina l'omessa dichiarazione; la soglia di punibilita' costituisce elemento costitutivo del reato e deve essere oggetto di rappresentazione e volizione anche a titolo di dolo eventuale; la prova del dolo specifico puo' essere desunta dall'entita' del superamento della soglia e dalla consapevolezza della situazione contabile
codice di procedura penale, art. 603 comma 1
La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' misura eccezionale: puo' essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la corte ha ritenuto in questo caso la rinnovazione inutile
codice di procedura penale, art. 189
Principio di atipicita' dei mezzi di prova: nel processo penale si ammettono anche accertamenti induttivi o documentali compiuti dagli Uffici finanziari; il giudice puo' avvalersi di tali accertamenti nel rispetto dei criteri di valutazione della prova
codice di procedura penale, art. 192 comma 1
Criteri generali di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri di valutazione degli elementi documentali e dichiarativi
Criteri per la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze personali e della pericolosita': la Corte ha richiesto la verifica concreta del rapporto tra precedente condanna e fatto attuale per riconoscere la recidiva come indice di pericolosita'
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti rilevati dal giudice di merito: in sede di legittimità e' preclusa una rinnovata valutazione probatoria se non e' dimostrata l'omissione o l'introduzione di fatti nuovi nel processo
- Negli illeciti tributari il giudice puo' avvalersi di accertamenti documentali e, in generale, di elementi induttivi degli Uffici (art. 189 c.p.p.); le "bozze" di bilancio hanno valore probatorio limitato rispetto a documenti ufficiali e registrazioni contabili
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale: va chiesta solo se davvero necessaria per decidere, e il giudice di merito puo' dichiararla inutile se la prova sarebbe comunque inidonea o troppo distante nel tempo
- Per il reato di omessa dichiarazione la soglia di punibilita' e' elemento costitutivo: la coscienza e volonta' che la soglia sia superata possono sussistere anche in forma di dolo eventuale; elementi come l'entita' dell'evasione, la conoscenza dei conti e il comportamento successivo possono comprovare il dolo
- La valutazione della recidiva deve essere concreta e motivata secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; non e' sufficiente il mero riscontro formale di precedenti, va valutata la continuita', la natura dei fatti e l'influenza di precedenti comportamenti sulla condotta attuale
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