Sentenza n. 5061/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso contro il giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale, ordinando il rilascio dell'abilitazione
Esito
Favorevole al resistente (candidata ASN)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva partecipato alla procedura per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore della fisica applicata, didattica e storia della fisica. La commissione aveva riconosciuto il superamento dei tre indicatori quantitativi e aveva espresso valutazioni complessivamente positive sulla continuità, coerenza e qualità della produzione scientifica, ma l'aveva giudicata non idonea perché non risultava in possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati dalla commissione. In particolare, non le era stata riconosciuta l'esperienza professionale consistente nella cofondazione di una società operante presso un laboratorio universitario, attività che aveva prodotto brevetti, riconducibile al titolo di cui alla lettera l). Il TAR aveva ritenuto tale esperienza pertinente e coerente con il criterio previsto e, considerato che erano già stati riconosciuti i titoli di cui alle lettere b) e i), aveva accertato il possesso dei tre titoli necessari e ordinato il rilascio dell'abilitazione. Il Ministero ha appellato sostenendo: a) che il TAR avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della commissione, accertando il possesso del terzo titolo e ordinando il rilascio dell'abilitazione; b) che l'esperienza era stata valutata dalla commissione nell'ambito del diverso titolo di cui alla lettera i), relativo ai risultati del trasferimento tecnologico, e non poteva essere conteggiata anche per il titolo di cui alla lettera l), in forza del divieto di duplicazione previsto dal bando; c) che la valutazione delle pubblicazioni come di qualità discreta avrebbe comunque giustificato il giudizio di non idoneità; d) che sarebbe stata necessaria una nuova valutazione da parte della commissione. La candidata ha proposto appello incidentale condizionato contro il rigetto delle censure relative ad altri due titoli.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale condizionato, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Ha escluso che il TAR abbia esercitato un potere sostitutivo o sia incorso in eccesso di potere giurisdizionale. Il giudice di primo grado si è limitato a verificare, sulla base di un criterio preventivamente determinato e sufficientemente preciso, che l'esperienza professionale della candidata, caratterizzata da attività di ricerca e dalla produzione di brevetti, rientrasse nel titolo di cui alla lettera l) e che la commissione l'avesse illegittimamente disconosciuta. La tesi ministeriale secondo cui l'esperienza sarebbe stata valutata esclusivamente per il distinto titolo di cui alla lettera i) costituiva un'integrazione postuma della motivazione, poiché tale ragione non risultava dal giudizio collegiale di non idoneità e compariva soltanto nelle controdeduzioni depositate in giudizio. Inoltre, i titoli di cui alle lettere i) e l) riguardavano ambiti diversi: il primo i risultati del trasferimento tecnologico, il secondo l'esperienza professionale di ricerca di alto profilo produttiva di pubblicazioni o brevetti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non specificamente contestata anche la ricostruzione del TAR sulla valutazione sostanzialmente positiva e di livello elevato delle pubblicazioni, richiesta dalla disciplina regolamentare. Ha poi confermato la legittimità della condanna al rilascio dell'abilitazione ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'amministrazione aveva esaurito la propria discrezionalità, i criteri erano sufficientemente determinati, non residuavano ulteriori margini valutativi né adempimenti istruttori e l'accertamento del possesso del titolo mancante aveva eliminato l'ultimo ostacolo al conseguimento del bene della vita. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Costituisce la base legislativa della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale richiamata dal regolamento ministeriale.
Richiedono, ai fini dell'abilitazione, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo i criteri e parametri regolamentari; nel caso concreto il possesso di almeno tre titoli individuati dalla commissione e una valutazione qualitativa elevata delle pubblicazioni.
d.m. 589/2018
Definisce i valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica, che la candidata aveva raggiunto.
art. 2, comma 4, lett. d), del bando della procedura di abilitazione
Prevede il divieto di valutare il medesimo elemento esposto dal candidato per più di un titolo; tale divieto non è stato ritenuto applicabile sulla base della motivazione postuma prospettata dal Ministero, poiché i due titoli riguardavano ambiti valutativi distinti.
Consente il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi anche quando esprimono discrezionalità tecnica; il giudice può verificare direttamente l'attendibilità delle operazioni tecniche quanto al criterio utilizzato e al procedimento applicativo, senza sostituire valutazioni di opportunità.
solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione
Consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa e di attribuire direttamente il bene della vita quando l'attività è vincolata oppure la discrezionalità amministrativa è stata integralmente esercitata e non occorrono ulteriori adempimenti istruttori.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
condannare l'amministrazione, in un'azione di annullamento, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio
Permette, unitamente all'azione di annullamento, la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto quando ricorrono i presupposti dell'art. 31, comma 3, c.p.a.
Vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati; il limite non opera quando l'amministrazione ha esaurito la propria discrezionalità.
Esprime il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che giustifica la concentrazione della tutela nel giudizio di cognizione quando l'accertamento giudiziale consente di attribuire direttamente il bene della vita.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, i criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione delimitano la discrezionalità tecnica e consentono al giudice amministrativo di verificare direttamente se l'esperienza o il titolo posseduto dal candidato rientri nella fattispecie valutativa prevista, senza che tale verifica costituisca sostituzione dell'amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni non è limitato a un controllo meramente formale ed estrinseco, ma comprende la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche quanto alla correttezza del criterio e del procedimento applicativo; l'illegittimità deriva dall'inattendibilità della valutazione per insufficienza o erroneità del criterio o per vizio applicativo, non dalla sua mera opinabilità.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto impugnato introducendo per la prima volta una ragione valutativa non desumibile dal provvedimento e prospettata soltanto nelle controdeduzioni processuali.
- La condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto è ammissibile, ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione abbia esaurito la propria discrezionalità, non residuino ulteriori adempimenti istruttori e l'accertamento giudiziale consenta di individuare direttamente la spettanza del bene della vita.
- La predisposizione di criteri valutativi sufficientemente determinati può consumare, all'esito del sindacato giurisdizionale, i margini di discrezionalità amministrativa residui; in tal caso non è necessaria la riedizione della valutazione da parte della commissione e il giudice può concentrare la tutela nel giudizio di cognizione, nel rispetto del divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.
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