Cassazione Penale, Ordinanza n. 12465/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, unificati per continuazione. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo: da un lato si deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 192 c.p.p.; dall'altro si denunciava vizio di motivazione sulla ritenuta prova della detenzione della sostanza ai fini di spaccio e sul mancato vaglio di elementi di segno opposto. In sostanza, il ricorrente chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio e contestava la tenuta logica della motivazione di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e assertivi, oltre che diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo logico e congruo la responsabilità dell'imputato, in particolare sulla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente, valorizzando la natura e il quantitativo della droga, la suddivisione in dosi, l'assenza di lecite fonti di reddito e le modalità del rinvenimento durante un controllo di polizia. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna in appello e riunito con il resto in continuazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanza stupefacente per finalità di spaccio, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito sulla destinazione della droga alla cessione.
Richiamato per la continuazione tra i reati contestati.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Invocato dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità e manifestamente infondata.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ha escluso vizi motivazionali e ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente apprezzato gli elementi probatori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, né una rilettura alternativa delle fonti di prova, se la sentenza impugnata offre una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi assertivi, generici o meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dal giudice di merito sono manifestamente infondati.
- La destinazione della sostanza stupefacente a fini di spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari, quali natura e quantità della droga, suddivisione in dosi, modalità di conservazione, contesto del rinvenimento e assenza di lecite fonti di reddito.
- Quando la motivazione di merito confuta in modo puntuale le obiezioni difensive e valorizza elementi convergenti, il controllo di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito.
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