Cassazione Penale, Ordinanza n. 36172/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi confermata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 novembre 2024, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. L'unico motivo deduceva l'insussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, richiamando la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
La contestazione riguarda la detenzione o messa in commercio di segni distintivi o prodotti con marchio contraffatto; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma osserva che il motivo sul dolo specifico era già stato correttamente disatteso in appello.
La decisione di inammissibilità del ricorso si fonda sulla natura meramente riproduttiva della censura e sulla sua manifesta infondatezza rispetto alla motivazione di merito, secondo la logica dell'inammissibilità del ricorso non sorretto da specifiche ragioni critiche.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La deduzione dell'insussistenza del dolo specifico non è sufficiente a superare la decisione di merito quando si risolva in una mera reiterazione di doglianze già confutate, senza indicare specifici vizi della motivazione o errori di diritto.
- In presenza di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità conferma la statuizione di condanna di merito e pone a carico della ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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