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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14339/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato/in contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla nozione di privata dimora e lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi confermato indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione, in concorso con altro soggetto. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata ai sensi delle norme sul furto semplice e aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e non già ricondotta al furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.; in sostanza contestava che il locale oggetto della sottrazione integrasse una "privata dimora".

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione originaria

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice ritenuta applicabile perché il locale sottratto rientrava nella nozione di privata dimora

  • art. 624 c.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto semplice

  • art. 625 c.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto aggravato

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • sez. U. n. 31345/17

    richiamata come precedente di legittimità sulla nozione di privata dimora, comprensiva dei luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza consenso, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 624-bis c.p., integra la nozione di privata dimora ogni luogo in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e che non sia aperto al pubblico né liberamente accessibile a terzi senza il consenso del titolare, anche quando sia destinato ad attività lavorativa o professionale.
  • La qualificazione del luogo come privata dimora può derivare anche dalla sua concreta funzione nell'organizzazione dell'attività lavorativa, se esso è stabilmente utilizzato come spazio riservato all'uso immediato dei presenti e non come area aperta indiscriminatamente a terzi.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza confrontarsi con il principio di diritto consolidato e con le specifiche accertate in sentenza, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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