Cassazione Penale, Ordinanza n. 32130/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato l'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione; la censura è stata ritenuta diretta, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, sollecitando una nuova valutazione della congruità della pena. Con il terzo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché volto a una rivalutazione del merito probatorio e comunque non supportato dalla deduzione di un'illogicità manifesta della motivazione; il secondo perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso concreto aveva motivato valorizzando la gravità della condotta e i precedenti penali; il terzo perché il diniego delle attenuanti generiche costituiva giudizio di fatto adeguatamente motivato mediante il riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili, alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali specifici anche recenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che le doglianze sulla responsabilità, sulla pena e sulle attenuanti generiche evidenziassero violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità, ravvisando invece richieste di rivalutazione del merito e della congruità delle valutazioni compiute dalla Corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano rispettati i criteri legali di commisurazione.
Il giudice può fondare la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sulla gravità della condotta, sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali, valorizzando anche soltanto alcuni elementi decisivi o l'assenza di elementi positivi.
Il controllo della Corte di cassazione non consente la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il vizio di motivazione è sindacabile nei limiti dell'illogicità manifesta e immediatamente percepibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità impugnata è la tentata estorsione.
Il reato contestato è stato qualificato come tentata estorsione.
Massime di principio
- È inammissibile in sede di legittimità il motivo che, pur formalmente deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una nuova lettura degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito.
- La Corte di cassazione può sindacare la motivazione della decisione di merito soltanto nei limiti dell'illogicità manifesta e immediatamente percepibile; non può verificare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La censura sulla congruità della pena è inammissibile quando sollecita una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di arbitrio o sia sorretta da una motivazione manifestamente illogica.
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa, potendo valorizzare uno o più fattori ritenuti decisivi, tra cui la gravità della condotta, i precedenti penali, la personalità dell'imputato o l'assenza di elementi positivamente valutabili.
- Il giudizio sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
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