Cassazione Civile, Ordinanza n. 04678/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio agrario per il pagamento del residuo prezzo di forniture di prodotti zootecnici effettuate in un arco temporale determinato. L'azienda agricola ha proposto opposizione sostenendo di avere eseguito nel tempo numerosi pagamenti che non sarebbero stati correttamente imputati o considerati nel calcolo del credito residuo. Il tribunale, sulla base di una consulenza tecnica contabile e della documentazione prodotta, ha respinto l'opposizione; la corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di elementi probatori asseritamente contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione; (2) vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per pretesa lettura/travisamento di ordinanze del giudice di primo grado e di un'ordinanza interlocutoria della corte d'appello relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva; (3) vizio di motivazione e nullità della sentenza per errata ricostruzione del rapporto contabile e travisamento delle prove documentali, con particolare riferimento all'omesso computo di pagamenti per oltre 574.000 euro; (4) nullità del procedimento e vizio motivazionale per asserita violazione del contraddittorio e mancata integrazione della CTU, oltre che omessa valutazione di assegni prodotti in causa; la ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché proposto contro una decisione di merito c.d. doppia conforme e comunque fuori dal perimetro dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di risultanze processuali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto contro un'ordinanza interlocutoria estranea alla decisione impugnata e comunque in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché volto, sotto la veste del vizio motivazionale, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove documentali, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la doglianza sul contraddittorio investiva in realtà una valutazione istruttoria circa la necessità di integrare la consulenza tecnica, rimessa al giudice di merito, e che il profilo motivazionale era privo di specificità. Non sono state liquidate spese perché la controparte è rimasta intimata; la Corte ha inoltre dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato evocato dalla ricorrente per denunciare la nullità del procedimento e della sentenza, ma la Corte ha rilevato che le censure così formulate erano in realtà dirette contro valutazioni istruttorie o contro il merito, quindi inidonee a fondare il vizio dedotto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato, non come critica alla valutazione delle prove o al travisamento di risultanze processuali.
La Corte richiama il requisito di specificità del ricorso, osservando che alcune censure non illustravano in modo adeguato i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente.
È citata come fonte di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, purché sia specificamente indicato e sia dimostrata la sua decisività.
- La censura contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado incontra il limite della "doppia conforme": in assenza di specifica allegazione di divergenze nelle ragioni di fatto tra i due gradi, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
- Le doglianze che, sotto l'apparenza di un vizio di motivazione o di nullità processuale, mirano in realtà a contestare le valutazioni istruttorie del giudice di merito o l'apprezzamento della consulenza tecnica sono inammissibili in cassazione, perché trasformano il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- La richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio attiene a una scelta istruttoria discrezionale del giudice di merito; se la critica si risolve nel dissenso rispetto a tale scelta, non integra un vizio denunciabile in cassazione.
- La denuncia di violazione del contraddittorio deve colpire un effettivo deficit partecipativo o procedimentale; non può essere utilizzata per contestare l'esito della valutazione probatoria o l'opportunità di ulteriori accertamenti tecnici.
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