Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36152/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito di una valida elezione di domicilio: la dichiarazione di domicilio allegata all'appello, depositato via PEC, riportava la firma autografa dell'imputato e la dicitura "Per autentica, avv. Cristina Gandolfo" ma in corrispondenza non vi era una sottoscrizione autografa del difensore bensì la sua firma digitale. Il giudice d'appello aveva ritenuto la firma digitale del difensore insufficiente ad autenticarne la firma dell'imputato, perchè considerata idonea solo a certificare la corrispondenza della scansione all'originale.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha richiamato l'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e la giurisprudenza recente, affermando che quando l'appello è depositato in forma di documento informatico e sottoscritto digitalmente dal difensore via PEC, la firma digitale del difensore sull'atto di impugnazione comprende anche una funzione di autenticazione (autentica minore) della sottoscrizione dell'imputato apposta sugli allegati (elezione di domicilio) depositati unitamente all'impugnazione. La Corte ha sottolineato il principio di conservazione degli atti processuali e il diritto di accesso al processo, evitando un formalismo che determinerebbe un sostanziale diniego di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente e gli allegati trasmessi in copia informatica per immagine devono essere sottoscritti digitalmente dal difensore per conformità all'originale; la Corte ha ritenuto che la firma digitale del difensore sul ricorso depositato via PEC può implicare anche l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato sugli allegati.

  • art. 581 e art. 582 cod. proc. pen.

    L'elezione di domicilio ai fini della notificazione deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e fa parte dell'atto di impugnazione; la Corte interpreta tali disposizioni nel senso di salvaguardare l'efficacia dell'atto quando l'elezione di domicilio è allegata a un atto digitalmente sottoscritto e depositato via PEC.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Prevede l'autenticazione delle sottoscrizioni; la Corte ha ritenuto che, nei casi in cui l'appello è depositato telematicamente dal difensore e sottoscritto digitalmente, la firma digitale del difensore può assolvere alla funzione di 'autentica minore' della firma dell'imputato.

  • art. 24 e art. 25 d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Norme sul valore giuridico della firma digitale e dei documenti informatici; il ricorrente le aveva invocate per sostenere l'idoneità della firma digitale del difensore ad attestare l'autenticità della sottoscrizione dell'imputato.

  • art. 111-bis cod. proc. pen. (richiamato interpretativamente)

    Richiamato nella motivazione in relazione alla disciplina della impugnazione telematica e alle regole tecniche della sottoscrizione e trasmissione degli atti informatici; utile a sostenere l'importanza degli indici di riconoscimento del mittente (firma digitale).

Massime di principio

  • Se l'appello è depositato telematicamente (PEC) e sottoscritto digitalmente dal difensore, la firma digitale del difensore può valere come autentica della firma dell'imputato apposta sugli allegati (elezione di domicilio), purché sia verificabile la provenienza dell'atto dal difensore e la validità della firma digitale.
  • Quando possibile, evitare formalismi che determinino la declaratoria d'inammissibilità per vizi formali se l'atto e gli allegati consentono comunque di accertare la provenienza e l'autenticità mediante strumenti informatici: va applicato il principio di conservazione degli atti processuali.
  • Per minimizzare rischi, il difensore dovrebbe: a) apporre la firma digitale anche sugli allegati (in particolare su procura ed elezione di domicilio) o includere una certificazione espressa di conformità; b) assicurare che il deposito via PEC conservi evidenza della provenienza e della firma digitale; c) indicare chiaramente gli allegati nell'atto (art. 87-bis).
  • In caso di contestazione, è decisivo dimostrare la conformità del documento informatico all'originale, la validità tecnica della firma digitale e la provenienza dal difensore; ove persistano dubbi, richiedere chiarimenti o integrazioni alla cancelleria prima della scadenza dei termini.
  • La giurisprudenza tende a considerare la firma del difensore come 'autentica minore' (attestazione dell'appartenenza della sottoscrizione a una persona) e non richiede la presenza fisica del soggetto al momento della sottoscrizione per rendere valida l'autenticazione in ambito di impugnazioni telematiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.