Cassazione Civile, Ordinanza n. 01980/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasceva da un precedente giudizio in cui la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17493 del 2018, aveva cassato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva confermato la condanna di una persona fisica, in qualità di amministratore di una società, al risarcimento dei danni in favore della società e dei soci. L’Agenzia del Demanio ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. dell’ordinanza di cassazione, sostenendo che la Corte avesse errato nel ritenere l’Agenzia rimasta intimata nel giudizio di legittimità, poiché il precedente ricorso per cassazione non le era stato notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato ma presso l’Avvocatura distrettuale di Salerno. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica e non decidere nel merito. L’Agenzia deduceva inoltre che il rimedio revocatorio fosse esperibile anche contro una cassazione con rinvio, che vi fosse errore percettivo e che l’errore fosse decisivo. I controricorrenti eccepivano, tra l’altro, l’inammissibilità o il rigetto, rilevando anche questioni sulla notificazione del ricorso e sulla mancata notificazione all’amministratore dei beni confiscati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato, in primo luogo, che non sono vizi revocatori, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o processuale né l’errore di giudizio o di valutazione: l’asserito errore circa la mancata rilevazione dell’invalidità della notifica del precedente ricorso costituiva, al più, errore di giudizio derivante dall’applicazione di norme processuali. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso revocatorio avverso una decisione di cassazione con rinvio quando l’errore denunciato abbia impedito l’esame di eccezioni, questioni e difese che potranno essere nuovamente valutate dal giudice di rinvio; ciò valeva a maggior ragione nel caso di rinvio improprio ex art. 383, ultimo comma, c.p.c., in cui il giudizio riprende ex novo davanti al giudice di primo grado. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore anticipatario dei controricorrenti, liquidandole in euro 6.700,00 oltre accessori. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti di una amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto non è ammissibile quando si deduce un errore di diritto o di valutazione della Corte.
Il rimedio revocatorio contro le pronunce della Cassazione è circoscritto ai soli errori revocatori e non consente di rimettere in discussione errori di diritto o di giudizio.
Richiamato dalle difese dei controricorrenti per sostenere la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Nel rinvio improprio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario il giudizio riprende ex novo davanti al giudice di primo grado, che può riesaminare liberamente fatti e questioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la parte ricorrente sia un’amministrazione dello Stato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo quale parametro del contributo unificato, ma escluso nel caso di specie per il principio di non debenza alle amministrazioni statali.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. riguarda l’errore di fatto percettivo e non può essere utilizzato per censurare errori di diritto, interpretazione della norma o valutazione delle risultanze processuali.
- La revocazione di una pronuncia di cassazione è inammissibile quando l’errore dedotto incida solo sull’omesso esame di eccezioni o difese che possono essere riproposte e liberamente riesaminate nel giudizio di rinvio.
- Nel rinvio improprio conseguente a cassazione per violazione del litisconsorzio necessario, il processo si riapre ex novo davanti al giudice di primo grado, senza vincoli derivanti da precedenti statuizioni di merito.
- Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato previsto per l’impugnazione in caso di rigetto o inammissibilità, poiché lo Stato non può essere debitore di un proprio credito tributario.
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