Cassazione Civile, Ordinanza n. 04065/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva svolto per un'associazione di concessionari Bingo un'attività di consulenza finalizzata al rilancio dell'attività di gioco e, a fronte del mancato pagamento di quattro fatture per complessivi 115.000 euro, aveva agito per il recupero del credito. Nel giudizio di primo grado l'associazione aveva eccepito la prescrizione presuntiva e aveva proposto domanda riconvenzionale sostenendo che il presidente dell'associazione fosse l'unico responsabile dell'incarico conferito. Il Tribunale aveva escluso una responsabilità esclusiva del presidente, ritenendo che avesse agito quale rappresentante dell'associazione, ma aveva poi accolto l'eccezione di prescrizione. In appello la società aveva impugnato la decisione e aveva chiesto, per due volte, di rinnovare la notifica dell'impugnazione anche nei confronti del presidente; non avendo provveduto alla rinnovazione, la Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ex art. 291 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c., 291, 331, 332 e ss. c.p.c., sostenendo che non vi fosse inscindibilità tra la causa contro l'associazione e quella contro il presidente, poiché il capo della sentenza che escludeva la responsabilità esclusiva di quest'ultimo non era stato impugnato ed era passato in giudicato; quindi, in appello, il presidente non doveva più essere parte necessaria e non era richiesta la notifica nei suoi confronti. In subordine sosteneva che, trattandosi comunque di obbligazioni solidali, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 332 c.p.c. e non l'art. 331 c.p.c.; il terzo motivo, ex art. 292 c.p.c., era relativo alla mancata concessione di un ulteriore termine per la notifica, ma è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata rinnovazione della notifica verso il presidente dell'associazione, affermando che, una volta formato il giudicato sul capo che escludeva la responsabilità esclusiva del presidente, in appello rimaneva solo la domanda diretta a far valere la solidarietà-sussidiarietà tra associazione e rappresentante ex art. 38 c.c. e, rispetto a tale rapporto, non sussisteva litisconsorzio necessario. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame dell'impugnazione.
Norme richiamate
Per le associazioni non riconosciute opera una responsabilità solidale-sussidiaria di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Il capo della decisione non impugnato si consolida in giudicato e non può essere rimesso in discussione in appello.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di rinnovazione della notifica non era corretta nel caso di solidarietà passiva scindibile.
Si applica solo in presenza di cause inscindibili o dipendenti; nel caso di obbligazioni solidali, in mancanza di reale dipendenza sostanziale, non comporta litisconsorzio necessario.
In presenza di cause scindibili tra coobbligati in solido, l'impugnazione non notificata segue il regime delle cause scindibili e non quello dell'integrazione necessaria del contraddittorio.
La censura sulla mancata concessione di un ulteriore termine per la notifica è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali passive, il rapporto processuale tra coobbligati resta di regola scindibile e non determina litisconsorzio necessario, neppure in sede di impugnazione.
- L'eccezione al principio di scindibilità ricorre solo quando vi sia una dipendenza sostanziale tra le posizioni dei coobbligati, tale per cui la responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quella dell'altro.
- Se un capo della sentenza che esclude la responsabilità esclusiva di un soggetto non viene impugnato, su quel capo si forma giudicato; in appello non può più pretendersi la sua partecipazione come parte necessaria per il diverso capo rimasto in contestazione.
- Quando l'impugnazione riguarda soltanto la solidarietà-sussidiarietà ex art. 38 c.c. verso l'associazione e il suo rappresentante, la mancata notifica all'uno non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione verso l'altro, se il rapporto è scindibile.
- Il giudizio sulla necessità del litisconsorzio in impugnazione deve essere compiuto alla luce della concreta struttura delle domande ancora pendenti dopo il giudicato formatosi su altri capi della decisione.
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