Ordinanza n. 2006/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- del provvedimento di diniego prot. n.-OMISSIS- dal Comune di Pomigliano d’Arco, Settore 3 – Affari Finanziari, in persona della Dirigente, Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio, notificato al ricorrente in data 22.4.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo sull’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in-OMISSIS-, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Regionale Campania n. 11 del 28/10/2019 e ss.mm.ii. (cfr. all.); - della comunicazione di preavviso di diniego prot. n.-OMISSIS-notificato al ricorrente in data 8.1.2026, avente ad oggetto la comunicazione del preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. rispetto alla domanda di regolarizzazione ai sensi del R.R.C. n. 11 del 28.10.2019 s ss.mm.ii. dell’alloggio sito il -OMISSIS-, presentata dal sig. -OMISSIS-e (cfr. all.); - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. E PER L’ACCERTAMENTO: - del diritto del ricorrente alla regolarizzazione del rapporto locativo in relazione all’alloggio ERP di cui sopra, previa corretta applicazione degli artt. 9 e 33 del Regolamento Regionale Campania n. 11/2019; - dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di riesaminare l’istanza di regolarizzazione, tenendo conto dell’intervenuta -OMISSIS- ai sensi degli artt. -OMISSIS-., e della conseguente cessazione della causa ostativa prevista dal citato Regolamento Regionale;”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della regolarizzazione del rapporto locativo relativo a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, preceduto da comunicazione di preavviso di diniego
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Pomigliano d’Arco sulla domanda di regolarizzazione del rapporto locativo relativa a un alloggio ERP, nonché il preavviso di diniego comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla regolarizzazione e dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza applicando correttamente gli artt. 9 e 33 del Regolamento regionale Campania n. 11/2019, tenendo conto di un evento sopravvenuto indicato nel ricorso come causa di cessazione dell’ostacolo alla regolarizzazione. Nel giudizio si sono costituiti A.C.E.R. e il Comune.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha espressamente accolto o respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la parte ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito. L’udienza è stata fissata per il 17 febbraio 2027. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura sospensiva, attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò sia ritenuto adeguato.
Richiamato quale fondamento della comunicazione di preavviso di diniego impugnata; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
artt. 9 e 33 del Regolamento regionale Campania n. 11/2019
Richiamati dal ricorrente quali disposizioni da applicare alla domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ERP; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguata tutela la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura sospensiva dell’atto impugnato.
- Quando la tutela cautelare è assicurata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, la decisione sulle spese della fase cautelare può essere riservata alla pronuncia definitiva.
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