Cassazione Penale, Sentenza n. 33010/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 22/11/2022 della Corte d'appello di Bologna (giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze definitive: a) sentenza del Tribunale di Ravenna del 17/04/2009 (irrevocabile 27/10/2015) - condanna a 6 anni e 6 mesi per reati di cui agli artt. 110, 416 e 640 c.p.; b) sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11/12/2015 (irrevocabile 05/04/2016) - condanna a 3 anni e 6 mesi per reati di cui all'art. 110 c.p. e reati fallimentari. Il giudice dell'esecuzione aveva stabilito la pena definitiva in anni 4 e mesi 6 assumendo quale pena base quella di 3 anni e 6 mesi (per bancarotta) aumentata di un anno per i reati satelliti. Il Procuratore Generale denunciava carenza di motivazione perché il giudice non aveva spiegato perché avesse individuato come reato più grave la bancarotta (pena 3 anni e 6 mesi) anziché l'associazione per delinquere per la quale era stata inflitta una pena di 5 anni; inoltre contestava l'omissione dell'indicazione degli aumenti per ciascun reato satellite e la discrepanza della pena definitiva (inferiore alla metà del cumulo materiale) priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il calcolo della pena operato dal giudice dell'esecuzione: 1) violazione del principio secondo cui, in sede esecutiva, il reato più grave deve essere individuato in quello per cui è stata inflitta la più grave condanna (art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p.), avendo la Corte territoriale scelto una pena base inferiore a quella maggiore (5 anni per associazione per delinquere); 2) errata applicazione degli aumenti, perché è stato operato un unico aumento complessivo anziché autonomi aumenti per ciascun reato satellite dopo lo scorporo dei reati già unificati. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
Norme richiamate
La norma disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha richiamato il principio che in sede esecutiva deve essere preso a base il reato per il quale è stata inflitta la più grave condanna
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione attuativa richiamata insieme all'art. 671 c.p.p.; la Corte ha richiamato il combinato disposto che impone l'individuazione del reato più grave sulla base della pena più alta inflitta
Norma sostanziale sul cumulo e sulla continuazione citata nella giurisprudenza richiamata: i reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione devono essere scorporati in sede esecutiva per il corretto calcolo degli aumenti
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 8436/2013; Sez. 1, n. 38244/2010; Sez. 1, n. 49748/2009)
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987
La giurisprudenza stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione, individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati
Corte Cost., sent. n. 183 del 2013
Richiamata dalla Corte come motivo per disporre il rinvio ad altra composizione per nuovo esame; implica criteri sul contraddittorio e sulla composizione del collegio in casi specifici
Massime di principio
- In sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione il reato base deve essere quello per il quale è stata inflitta la pena più alta; il giudice deve motivare chiaramente la scelta
- Se il giudice della cognizione ha unificato più violazioni in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali reati e poi applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite
- Il calcolo della pena in continuazione non può limitarsi a un unico aumento complessivo senza indicare gli aumenti specifici per ciascun reato: occorre trasparenza e motivazione nel computo
- Se la pena definitiva risultante dal calcolo della continuazione è significativamente inferiore rispetto al cumulo materiale, il giudice deve fornire motivazione adeguata per giustificare la maggiore compressione della sanzione
- In caso di vizi motivazionali o di errata applicazione dei criteri di computo, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, talvolta in diversa composizione, perché il nuovo giudizio rispetti i principi di diritto richiamati
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