Cassazione Civile, Sentenza n. 5236/2020 del 26/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Due dipendenti avevano chiesto di accertare il diritto all’indennità di zona nella misura fissa del 16%, prevista dal CCNL per il personale con mansioni di corriere. Dopo l’assegnazione, dal 1° giugno 2010, alla posizione di supporto logistico all’esazione, la società aveva ridotto l’indennità rispettivamente all’8,85% e al 10,75%, in ragione della minore estensione delle zone di lavoro. I lavoratori sostenevano di avere continuato a svolgere le mansioni tipiche di corriere e chiedevano anche una voce retributiva denominata “ex indennità”, rivendicata in base alla parità di trattamento con dipendenti asseritamente comparabili. Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26 maggio 2015, aveva riconosciuto a entrambi l’indennità del 16% dal 2 dicembre 2010 e le relative differenze, con interessi legali e rivalutazione, confermando il rigetto della domanda relativa all’“ex indennità”. La società ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 43, lett. c), punti 6 e 8, del CCNL in relazione all’art. 1363 c.c. Ha sostenuto che l’indennità dovesse essere commisurata all’estensione della zona assegnata, che la nuova figura di supporto esazione avesse sostituito quella di corriere e che le zone più ristrette giustificassero le percentuali ridotte, anche in considerazione del trattamento di trasferta previsto per i comandi fuori zona. Ha inoltre invocato le previsioni contrattuali relative ai corrieri della Tangenziale di Napoli e al personale di controllo, nonché la necessità di evitare disparità di trattamento. Nel corso del giudizio di cassazione, uno dei lavoratori ha conciliato in sede sindacale con la società, che ha rinunciato al ricorso nei suoi confronti; l’altro lavoratore ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del lavoratore che aveva raggiunto una conciliazione sindacale con la società il 14 giugno 2017, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio; ha compensato le spese tra tali parti, come previsto dall’accordo. Quanto all’altro lavoratore, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello: il CCNL riconosce l’indennità fissa del 16% al personale che svolge mansioni di corriere, indipendentemente dalla posizione formalmente ricoperta e dall’estensione chilometrica della tratta; la minore indennità graduata per estensione della zona riguarda invece i lavoratori cui è assegnata una zona di lavoro secondo il comma 1. Poiché non era contestato che il lavoratore avesse continuato a svolgere mansioni di corriere, la nuova denominazione della posizione non escludeva il trattamento previsto per tali mansioni. La previsione speciale relativa ai corrieri della Tangenziale di Napoli costituiva un’eccezione espressa alla regola generale e non ne mutava il significato. La censura sulla trasferta è stata ritenuta eccentrica rispetto alla questione interpretativa e, inoltre, nuova in cassazione. La domanda di “ex indennità” non era stata accolta in appello perché nell’ambito dei rapporti privatistici non sussiste un generale principio di parità retributiva per lavoratori che svolgano mansioni analoghe; tale capo non è stato oggetto del motivo di ricorso descritto. La società è stata condannata, per la posizione del lavoratore soccombente, alle spese di cassazione: euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 43, punto 8, comma 2, CCNL per il Personale Dipendente da Società e Consorzi Concessioni di Autostrade e Trafori
Il contratto si riferisce all’art. 43, punto 8, comma 2 a “personale con mansioni di corriere”, valorizzando le mansioni svolte indipendentemente dalla posizione ricoperta, che potrebbe essere anche quella di addetto al supporto esazione senza incidere sulla diversità dell’attività in concreto svolta.
L’indennità fissa del 16% è collegata all’effettivo svolgimento delle mansioni di corriere, non alla denominazione formale della posizione lavorativa né, in via generale, all’estensione della tratta assegnata.
art. 43, punto 8, comma 1, CCNL per il Personale Dipendente da Società e Consorzi Concessioni di Autostrade e Trafori
L’art. 43, comma 1, punto 8 del ccnl di categoria riconosce un’indennità di zona “pari a 6,85% per una zona di lavoro fino al 65 Km, 8,85% per una zona di lavoro oltre 65 e fino 120 km, 10,75% per una zona di lavoro oltre 120 km e fino a 180 km, 13,25% per una zona di lavoro oltre 180 km”, applicandosi tale comma ai lavoratori cui sia assegnata una zona di lavoro, ad esclusione del personale che svolge mansioni di corriere per i quali lo stesso art. 43, punto 8, comma 2, riconosce un’indennità fissa pari al 16% indipendentemente dall’estensione chilometrica della tratta.
Il criterio dell’estensione chilometrica determina la misura dell’indennità per i lavoratori cui è assegnata una zona di lavoro secondo il comma 1; tale disciplina è distinta dal trattamento fisso previsto per chi svolge mansioni di corriere.
art. 1363 c.c.
Quanto alla posizione dello S., l’interpretazione fornita dalla Corte milanese ha attribuito rilievo all’art. 43, punto 8, comma 2 c.c.n.l., che prevede il riconoscimento dell’indennità in misura del 16% in favore del personale che svolga mansioni di corriere ed ha accertato, con indagine nella presente sede non sindacabile, che tali mansioni erano svolte dall’appellante, sicchè allo stesso non poteva applicarsi la disciplina espressamente introdotta per gli addetti supporto esazione di cui all’art. 43, punto 8, comma 1, del c.c.n.l., che valorizza l’estensione della zona di attività quale criterio selettivo per l’attribuzione di misure diverse dell’indennità di zona.
La censura fondata sul criterio interpretativo dell’art. 1363 c.c. non giustifica una diversa lettura delle clausole: la distinzione contrattuale tra indennità graduata per estensione della zona e indennità fissa per i corrieri va applicata in base all’attività concretamente accertata.
art. 30 CCNL per il Personale Dipendente da Società e Consorzi Concessioni di Autostrade e Trafori
La censura riferita alla dedotta discrasia che si delineerebbe tra la norma contrattuale interpretata in tali termini con la ulteriore previsione della trasferta (art. 30 c.c.n.l.) per l’ipotesi di comando fuori zona di lavoro, rispetto anche al passato – essendo tale indennità prima negata ai corrieri – deve ritenersi eccentrica rispetto alla questione della sussunzione della fattispecie concreta in quella regolata dalla previsione contrattuale di cui all’art. 43, punto 8, comma 2, c.c.n.l., e peraltro connotata dal carattere di novità, per essere stata formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità.
La disciplina contrattuale della trasferta per il comando fuori zona non è pertinente alla qualificazione del diritto all’indennità di zona previsto per le mansioni di corriere; la relativa censura, proposta per la prima volta in cassazione, non può essere esaminata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso nei confronti del lavoratore, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo riconosce un’indennità fissa al personale con specifiche mansioni, il diritto va accertato in base alle mansioni effettivamente svolte; il mutamento della denominazione o della collocazione organizzativa non esclude il trattamento se l’attività concreta resta quella considerata dalla clausola.
- Se il contratto collettivo prevede, da un lato, un’indennità graduata secondo l’estensione della zona assegnata e, dall’altro, un’indennità fissa per una determinata attività, le due discipline vanno applicate secondo il rispettivo presupposto contrattuale: l’estensione della zona non riduce l’indennità fissa dovuta per le mansioni specificamente contemplate.
- La previsione contrattuale che introduce una misura diversa per una categoria o un ambito espressamente individuato opera come eccezione alla regola generale e non è sufficiente, da sola, a estendere alla regola generale un criterio di calcolo diverso.
- Una censura formulata per la prima volta in cassazione è nuova e non può essere esaminata; è inoltre inammissibile sul piano della pertinenza una doglianza che non incide sulla questione decisiva della sussunzione dei fatti accertati nella clausola contrattuale invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5247/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5245/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5246/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5249/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5248/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5243/2020 del 26/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →