Cassazione Civile, Sentenza n. 5243/2020 del 26/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore pubblico)
La controversia
La lavoratrice era stata assunta con ripetuti contratti a termine per supplenze, comprendenti supplenze annuali su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto per cinque anni consecutivi, dal 2002/2003 al 2006/2007, per una durata complessiva superiore a trentasei mesi. Il Tribunale di Viterbo le aveva riconosciuto un risarcimento ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 settembre 2014, aveva respinto l’appello del Ministero sulla legittimità dei contratti e, accogliendo parzialmente quello della lavoratrice, aveva rideterminato il risarcimento in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più profili, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale sui contratti a termine e sulle supplenze scolastiche, della Direttiva 99/70/CE e della normativa attuativa. Ha sostenuto la specialità e la conformità eurounitaria del sistema scolastico, affermando che le supplenze rispondevano a ragioni oggettive e che non sarebbe stato possibile garantire tali esigenze mediante una riserva stabile di personale, anche per ragioni di contenimento della spesa e di equilibrio di bilancio. Nel corso del giudizio è emerso, per dichiarazione della lavoratrice non contestata dal Ministero, che ella era stata immessa in ruolo. La lavoratrice aveva inoltre sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul diritto al risarcimento dopo la stabilizzazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo del Ministero, cassato la sentenza della Corte d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo la domanda risarcitoria della lavoratrice. In applicazione dei principi ricavati dalla sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2019, causa C-494/17, la stabilizzazione ottenuta dalla lavoratrice attraverso il sistema previgente di reclutamento ha costituito il bene della vita rivendicato e una misura idonea a sanzionare l’abuso, senza che l’Accordo Quadro imponga, in aggiunta, un risarcimento automatico. La lavoratrice avrebbe potuto chiedere il ristoro di danni ulteriori e diversi da quelli compensati dall’immissione in ruolo, ma non risultava che li avesse allegati nella domanda originaria; l’onere di allegazione e prova di tali danni grava sul lavoratore stabilizzato. La Corte ha disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha compensato integralmente le spese dell’intero processo, in ragione della complessità della questione e della pronuncia europea intervenuta durante il giudizio. Ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE
La clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorchè una siffatta trasformazione non è nè incerta, nè imprevedibile, nè aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
La clausola non impone un risarcimento pecuniario aggiuntivo quando la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato è certa e costituisce, insieme alle altre misure applicabili, una risposta proporzionata all’abuso; la verifica della proporzionalità compete al giudice nazionale.
clausola 5, punto 2, dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE
come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’Accordo Quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori.
La trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato è una misura che gli Stati possono adottare per prevenire e sanzionare l’abuso, poiché la stabilità dell’impiego costituisce un elemento centrale della tutela.
art. 36, comma 2 (ora comma 5), D.Lgs. n. 165/2001
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
La violazione delle regole imperative sull’assunzione da parte di una pubblica amministrazione non determina la conversione giudiziale del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato; resta possibile l’applicazione delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’ordinamento.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente.
Quando, a seguito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
art. 267 TFUE
Con ordinanza del 13 luglio 2017, nel procedimento Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR – contro Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, la Corte di Appello di Trento ha domandato, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La norma disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l’interpretazione del diritto dell’Unione. Nel caso concreto la Cassazione ha disatteso la richiesta di un nuovo rinvio, ritenendo applicabili alla controversia i principi già chiariti dalla Corte di giustizia.
art. 378 c.p.c.
Deve, pertanto, essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. sul rilievo che i principi affermati in tale sentenza sono applicabili” al solo personale docente e non certo a quello ATA”.
La memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. è stata la sede in cui è stata formulata la richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte ha respinto tale richiesta perché ha ritenuto i principi della decisione europea pertinenti anche alla questione sottoposta.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione abusiva di contratti a termine su posti vacanti e disponibili per una durata complessiva superiore a trentasei mesi non comporta la conversione automatica del rapporto, in ragione dei limiti posti alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni.
- Quando il lavoratore scolastico è stato immesso in ruolo attraverso i meccanismi di reclutamento applicabili e la stabilizzazione non era incerta, imprevedibile o aleatoria, essa può costituire una misura effettiva e proporzionata di tutela contro l’abuso; l’Accordo Quadro non impone, in aggiunta, un risarcimento automatico.
- L’immissione in ruolo non esclude la domanda per danni ulteriori e diversi da quelli compensati dalla stabilizzazione. Tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore stabilizzato, che non beneficia dell’agevolazione probatoria riconosciuta in altre ipotesi.
- La stabilizzazione non consente di identificare i danni ulteriori risarcibili con quelli derivanti dalla mancata conversione o dalla perdita del posto di lavoro, poiché il lavoratore ha conseguito il bene della vita rappresentato dall’impiego stabile.
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