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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5248/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di primo livello aveva convenuto l’azienda sanitaria sostenendo che la retribuzione di posizione fosse stata liquidata in misura insufficiente. Aveva chiesto, in via principale, la misura totale prevista dagli artt. 35 e 39 del CCNL 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria e dalla deliberazione aziendale n. 1822 del 1998, e, in subordine, la misura minima, comprensiva della parte fissa e della parte variabile minima. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda subordinata e condannato l’azienda al pagamento di Euro 9.707,70 oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8179/2015 depositata il 13 gennaio 2016, aveva respinto l’appello dell’azienda: aveva rigettato l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo perché questo indicava le ragioni di fatto e di diritto, qualifica, mansioni e disposizioni rilevanti, e aveva rilevato che le censure d’appello, incentrate sull’assenza di incarichi specifici e sul trattamento accessorio di cui all’art. 35, lett. B, non contestavano la statuizione relativa alla retribuzione minima riconosciuta ai sensi della lett. A. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, l’azienda ha depositato il verbale di conciliazione sottoscritto il 3 febbraio 2017, seguito ad accordi sindacali raggiunti il 24 novembre e il 1° dicembre 2016. All’udienza entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso, poiché le parti avevano definito la controversia con un accordo negoziale e avevano congiuntamente chiesto di prenderne atto. Ha richiamato il principio secondo cui tale accordo fa venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale e comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, senza che la situazione sia riconducibile alle decisioni indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non essendosi il giudizio concluso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

    La cessazione della materia del contendere per accordo intervenuto durante il giudizio di legittimità non rientra nelle tipologie decisorie regolate dall’art. 382, comma 3, c.p.c.; l’accordo concordemente rappresentato fa venir meno il bisogno di una decisione giudiziale.

  • art. 383 c.p.c.

    qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”

    L’accordo convenzionale che definisce la controversia nel corso del giudizio di cassazione comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non una decisione di cassazione con rinvio ai sensi dell’art. 383 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”

    La definizione negoziale intervenuta durante il giudizio di legittimità non dà luogo a una decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; la Corte dichiara invece cessata la materia del contendere, con perdita di efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti.

    Il raddoppio del contributo unificato presuppone il rigetto nel merito o la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso; non si applica quando la Corte dichiara cessata la materia del contendere per accordo negoziale, perché in tale ipotesi viene meno l’efficacia della sentenza impugnata.

  • L. 228/2012

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti.

    La modifica legislativa richiamata non comporta il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo negoziale.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale nel corso del giudizio di legittimità e ne chiedono congiuntamente la presa d’atto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, poiché viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale. A tale pronuncia consegue il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; la situazione non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Per dichiarare cessata la materia del contendere in seguito a una composizione negoziale intervenuta durante il giudizio di legittimità, è sufficiente che le parti concordemente attestino che l’accordo ha definito la lite; non è necessario che ne individuino o identifichino i termini.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 opera in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non in caso di cessazione della materia del contendere dovuta a un accordo negoziale che determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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