Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4828/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sono stati dedotti tre motivi: 1) vizio di notificazione della citazione a giudizio in appello: la prima notifica presso il domicilio dell'imputato via servizio postale risultò con esito "sconosciuto", per cui la difesa ha contestato la legittimità della successiva consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p., sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 170 c.p.p.; inoltre si lamenta il mancato rispetto del termine minimo di citazione del difensore (la citazione sarebbe stata effettuata solo otto giorni prima dell'udienza). 2) vizio di motivazione nella ricostruzione del reato di ricettazione ex art. 648 c.p.: il ricorrente ha affermato che la consegna di assegni a commercianti con cui intratteneva rapporti abituali escluderebbe la consapevolezza della provenienza furtiva. 3) vizio di motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche: si è sostenuto che la Corte di merito non ha riconosciuto le generiche nonostante elementi di collaborazione già svolta dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) secondo cui la notifica a mezzo posta con attestazione di irreperibilità comporta, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., la possibilità di consegnare l'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, salvo che l'imputato non provi che per caso fortuito o forza maggiore non abbia potuto comunicare il mutamento del domicilio; la difesa non ha fornito tale allegazione, quindi la notifica è stata ritenuta regolare. Anche la doglianza sul termine di chiamata del difensore è stata ritenuta infondata perché il difensore non l'ha eccepita tempestivamente e tali vizi possono essere sanati se non tempestivamente contestati. Il secondo motivo è stato considerato generico e meramente reiterativo delle doglianze di appello, senza confronto con la motivazione ampia e logica della Corte d'appello; la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato (uso ripetuto di assegni come titolare, consegne a persone con rapporti costanti, mancata giustificazione sull'origine del carnet). Il terzo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e non confrontato con la motivazione della Corte di merito, che ha valorizzato la personalità, i precedenti e le modalità dell'azione escludendo elementi positivi tali da giustificare la diminuente. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Consente la consegna dell'atto al difensore quando la notifica all'imputato mediante posta risulta impossibile; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore dopo attestazione di irreperibilità

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della attestazione di irreperibilità della notifica postale; per la giurisprudenza richiamata la constatazione di irreperibilità autorizza la consegna al difensore senza ulteriori adempimenti

  • art. 164 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 164 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata nella motivazione riguardo ai limiti della motivazione e alla forma di esposizione dei motivi in cassazione

  • art. 179, 180, 181, 182, 184 cod. proc. pen.

    art. 179, 180, 181, 182, 184 c.p.p.

    Richiamate nel contesto della disciplina delle nullità e delle relative possibilità di sanatoria in relazione a vizi di notifica e termini processuali

  • art. 601 cod. proc. pen., commi 3 e 5

    art. 601, commi 3 e 5 c.p.p.

    Norme sul termine a comparire in caso di notifica sia all'imputato sia al difensore; la violazione non sempre integra nullità assoluta ed è suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita

  • art. 591 cod. proc. pen., co. 1, lett. c)

    art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici e privi di specificità nella critica alla motivazione del giudice di merito

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione; la Corte di merito ha ritenuto provati gli elementi del reato sulla base del complesso indiziario, decisione non sindacabile in cassazione se logicamente motivata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; dopo la riforma non è sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente, e il giudice può motivare il diniego in assenza di elementi di segno positivo

  • Sezioni Unite, pronuncia n. 14573 del 25/11/2021

    Sez. U, n. 14573, 25/11/2021

    Affermata la regola secondo cui l'attestazione di irreperibilità del destinatario comporta la validità della consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, salvo casi di forza maggiore che impediscano la comunicazione del mutamento di domicilio

  • Sezioni Unite, pronuncia n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)

    Sez. U, n. 119, 27/10/2004

    Chiarisce che la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. opera solo quando la notificazione sia totalmente omessa o inidonea a dare conoscenza effettiva dell'atto; violazioni formali delle modalità di notifica sono sanabili

Massime di principio

  • Se la notifica a mezzo posta è risultata con attestazione di irreperibilità, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è valida salvo che l'imputato dimostri che per caso fortuito o forza maggiore non ha potuto comunicare il mutamento di domicilio
  • I vizi relativi ai termini di citazione e alla modalità di notifica possono essere sanati se non eccepiti tempestivamente dalla parte interessata secondo le regole sulle nullità (art. 180, 181, 182 c.p.p. e giurisprudenza consolidata)
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né compie una nuova valutazione delle prove se la motivazione del giudice di merito è ampia, logica e argomentata; un ricorso che si limiti a riproporre le stesse ragioni di appello già respinte è inammissibile
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata; la genericità e la mera reiterazione comportano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima se il giudice di merito non riscontra elementi positivi sufficienti a favore dell'imputato, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
  • Quando si contesta la legittimità di una notifica o di un termine, è importante documentare e dedurre specificamente ogni circostanza che giustifichi l'eccezione (ad es. forza maggiore che ha impedito la comunicazione del mutamento di domicilio) altrimenti la doglianza difficilmente sarà accolta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.