Cassazione Penale, Sentenza n. 13315/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di elementi che avrebbero potuto determinare il proscioglimento; 2) violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione in relazione alla confisca del denaro sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo della confisca. Ha confermato la validità della valutazione probatoria che ha condotto all'applicazione della pena su richiesta delle parti (respinto il primo motivo perché il giudice di merito aveva assolto l'onere motivazionale in ordine agli atti di polizia giudiziaria e l'imputato non aveva fornito elementi a discarico). Tuttavia la Corte ha annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca, ritenendo la motivazione insufficiente: per la confisca facoltativa è necessario motivare il nesso di pertinenzialità del denaro rispetto all'illecito e la necessità di sottrarlo alla disponibilità del colpevole per impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi. La sentenza è annullata limitatamente alla confisca e rinviata al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata per il reato di cui all'applicazione della pena; è la fattispecie di stupefacenti per la quale è stata inflitta la pena su richiesta delle parti.
Disciplina le ipotesi in cui il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve comunque verificare l'assenza di cause di non punibilità; la Cassazione può sindacare la motivazione solo se dal testo della sentenza emergono in modo evidente tali cause.
Cass. Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 (Hussain)
Giurisprudenza richiamata sul limite del controllo di legittimità nelle applicazioni della pena su richiesta delle parti: il sindacato è possibile solo se emerge chiaramente una causa di non punibilità.
Cass. Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 (S.)
Principio secondo cui, nella confisca facoltativa, non è sufficiente affermare genericamente che il denaro è provento del reato: serve motivazione specifica sul nesso con l'illecito.
Cass. Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 (Anibaldi)
Occorre motivare la pertinenzialità dei beni all'illecito e la necessità di sottrarli alla disponibilità del colpevole per prevenire l'agevolazione di futuri fatti criminosi.
Massime di principio
- Quando la pena è applicata su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), il giudice deve comunque verificare l'inesistenza di cause di non punibilità: la Cassazione può annullare per vizi di motivazione solo se dal testo della sentenza emergono in modo evidente tali cause.
- Per la confisca facoltativa non basta dichiarare che il denaro è 'provento del reato': la motivazione deve spiegare il nesso di pertinenzialità tra i beni e l'illecito e perché la sottrazione è necessaria per impedire ulteriori delitti.
- Se la motivazione sulla confisca è generica o carente, la Corte di Cassazione annulla la disposizione relativa alla confisca e rinvia per un nuovo giudizio su quel punto, senza necessariamente investire l'intera sentenza.
- La difesa dovrebbe specificamente contestare la mancanza di elementi che colleghino i beni all'attività delittuosa e chiedere motivazioni dettagliate sul profilo della pertinenzialità; il PM deve invece articolare prove o ragioni che giustifichino il nesso e il pericolo di reiterazione.
- In casi analoghi, le corti di merito devono richiamare e motivare espressamente gli elementi fattuali che consentono di ritenere che i beni soggetti a confisca siano pertinenti all'illecito o utili a prevenirne la reiterazione, per evitare l'annullamento in Cassazione.
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