Cassazione Civile, Ordinanza n. 17819/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente del settore sanitario, già in servizio presso un centro provinciale per handicappati e poi transitata prima a una USL e infine a una ASL, aveva chiesto in giudizio l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria D del CCNL comparto sanità, il pagamento delle differenze retributive e delle indennità professionali, nonché il riconoscimento degli scatti di anzianità. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa agli scatti biennali, con applicazione del trattamento economico previsto per il personale degli enti locali, senza limiti temporali; la Corte d'appello aveva confermato. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avrebbe riconosciuto gli scatti secondo il CCNL funzioni locali e non secondo il CCNL sanità richiesto; b) violazione dell'art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell'art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000, deducendo che tali norme avrebbero soppresso gli aumenti del R.I.A. dal 31 dicembre 1990 e quindi prima dell'instaurazione del rapporto; c) richiamo alla deliberazione ASL n. 365/1991. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché la censura di omessa pronuncia non era stata adeguatamente specificata e autosufficientemente riportata, sia perché l'asserita violazione di legge non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata invece sulla disparità ingiustificata di trattamento tra categorie di lavoratori pubblici e sul difetto di deduzioni e prove dell'ASL circa eventuali ragioni giustificative del diverso trattamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha rilevato, quanto al vizio ex art. 112 c.p.c., la mancata specifica trascrizione delle domande/eccezioni e degli atti di appello necessari a dimostrare la dedotta omessa pronuncia, nonché il fatto che un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non è stato specificamente devoluto in appello. Quanto alla dedotta violazione delle norme sul R.I.A., la Corte ha osservato che il motivo non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il riconoscimento degli scatti sulla parità di trattamento tra lavoratori in situazioni omogenee e sul mancato assolvimento, da parte dell'azienda, dell'onere di allegare e provare le ragioni del trattamento differenziato. La deliberazione aziendale richiamata non era comunque norma di diritto denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che i relativi termini siano puntualmente riportati nel ricorso per cassazione, con indicazione degli atti in cui furono formulati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale deve essere dedotto in modo autosufficiente; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è ammissibile solo se colpisce la regula iuris effettivamente posta a base della decisione impugnata.
Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza e non espone una critica pertinente si risolve in un non motivo, quindi è inammissibile.
Le nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di impugnazione e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non tempestivamente fatte valere in appello.
art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990
La ricorrente invocava la norma per sostenere la soppressione degli aumenti del R.I.A.; la Corte non ha esaminato il merito della questione perché non pertinente alla ratio decidendi.
art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000
La ricorrente la richiamava per sostenere la soppressione degli aumenti del R.I.A.; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla motivazione della sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Stante l'esito del ricorso, sono presenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto in cassazione solo se la domanda o eccezione pretesamente non esaminata sia stata formulata in modo rituale e se il ricorso riporti puntualmente i relativi passaggi degli atti processuali, così da consentire il controllo della Corte.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomenti già svolti nei gradi di merito senza attaccare il fondamento giuridico effettivo della decisione.
- Il vizio di ultrapetizione o extra petizione della sentenza di primo grado non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se non è stato dedotto come specifico motivo di appello.
- La denuncia di violazione di una norma o di un atto amministrativo non è utile se il bene della vita è stato riconosciuto in base a una diversa e autonoma ragione giuridica non censurata dal ricorrente.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla disparità ingiustificata di trattamento tra lavoratori in situazioni omogenee, incombe alla parte che invoca il trattamento differenziato allegare e provare le ragioni giustificative della diversità.
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