Cassazione Penale, Ordinanza n. 19561/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ricorre contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso deduce violazione dell'art. 47, commi 8, 9 e 11, ord. pen., degli artt. 27 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione. In fatto, la revoca è stata fondata sul trasferimento del beneficiario in altro comune senza autorizzazione giudiziale, nonostante fosse consapevole della pendenza di un'istruttoria sulla richiesta di cambio di domicilio e dei ripetuti inviti a non allontanarsi; il nuovo alloggio è stato ritenuto inidoneo ai fini del controllo. La difesa sosteneva che l'allontanamento fosse giustificato da esigenze contrattuali, in particolare dalla scadenza del contratto di locazione, e che la comunicazione del difensore ai carabinieri dovesse valere come giustificazione o comunque escludere la gravità della violazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in fatto e manifestamente infondate, oltre che ripetitive di doglianze già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con motivazione congrua e logica. Ha valorizzato la ricostruzione secondo cui il condannato ha volontariamente lasciato il domicilio di esecuzione senza autorizzazione, in violazione delle prescrizioni della misura, e che la dedotta esigenza contrattuale non era documentalmente provata né tale da sanare l'inosservanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la revoca dell'affidamento in prova è legittima quando il beneficiario viola coscientemente e volontariamente le prescrizioni imposte e viene meno la funzione trattamentale della misura.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 27 Cost.
richiamato dalla difesa come parametro costituzionale, senza accoglimento della censura.
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa come parametro costituzionale, senza accoglimento della censura.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta quando l'affidato si allontana dal domicilio senza autorizzazione, soprattutto se l'inosservanza è consapevole, volontaria e non sorretta da una giustificazione documentata.
- La mera comunicazione informale del difensore alle forze dell'ordine non equivale ad autorizzazione giudiziale e non sana la violazione delle prescrizioni della misura alternativa.
- Nel giudizio di legittimità, censure che si risolvono nella mera rilettura del fatto o che ripropongono questioni già motivate e disattese dal giudice di sorveglianza sono inammissibili quando la motivazione impugnata sia logica, completa e non manifestamente illogica.
- L'inosservanza delle prescrizioni dell'affidamento in prova, ove denoti incapacità di aderire al percorso trattamentale, può giustificare la revoca definitiva della misura per frattura del rapporto fiduciario con l'autorità giudiziaria.
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